Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50916 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50916 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARCARI ENRICO N. IL 12/04/1978
avverso la sentenza n. 20350/2014 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

Arcari Enrico propone ricorso avverso la sentenza del 28/01/2015 con la quale il Tribunale di
Brescia ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui all’art.73
comma 4 d.P.R. n.309/90.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto con riferimento alla detenzione dell’hashish, con riferimento al mancato
accertamento della detenzione ad uso personale, nonché in ordine alla quantificazione della pena,
riguardo al computo dell’aumento per la continuazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità, risultando i rilievi mancanti
dell’individuazione degli elementi di fatto emergenti dagli atti che avrebbero dovuto indurre ad una
difforme valutazione il giudice di merito circa la sussistenza della violazione e la sua riconducibilità
alla fattispecie contestata, posto che l’interessato non deduce di aver allegato la sua condizione di
consumatore di hashish, mentre, con riferimento all’entità della pena deve ricordarsi che il giudice
in sede di patteggiamento può solo valutarne la legalità, nulla potendo mutare con riferimento alla
determinazione raggiunta dall’accordo, che risulta ratificato nei termini prospettati, anche in
relazione all’aumento per la continuazione, rispetto al cui computo non si prospetta illegalità della
sanzione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Prev()\
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