Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50916 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50916 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISCIONERI GIUSEPPE N. IL 28/04/1975
avverso l’ordinanza n. 1359/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
07/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E.44.4a……14
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Data Udienza: 26/11/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 7.8.2013 il Tribunale di Milano, investito ai sensi

dell’ari 310 cod.proc.pen., rigettava l’appello interposto da PISCIONERI Giuseppe,
avverso l’ordinanza della corte d’appello di Milano, con cui era stata rigettata l’istanza
di scarcerazione da lui formulata per decorrenza del termine di fase. Il tribunale rilevava
che l’imputato era stato condannato per violazione art. 416 bis cod.pen. e reati
satellite, essendo stato ritenuto partecipe della potente locale di Pioltello; che la

inflitta la pena di anni dodici di reclusione; che in data 8.2.2013 la corte d’appello di
Milano aveva emesso ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, quindi
era intervenuta sentenza entro il termine di anni uno e mesi sei previsto dall’art. 303 c.
1 n. 3 cod.proc.pen., senza soluzione di continuità (per la precisione era intervenuta
alla data del 23.4.2013). Veniva rilevato che il riferimento alla sentenza delle Sezioni
Unite, nel processo Mammoliti, richiamato dalla difesa non era pertinente, poiché nel
caso di specie ( a differenza di quello trattato nel detto arresto) i titoli di detenzione
dell’interessato riguardavano tutti i reati pei quali vi fu condanna, cosicchè ai fini del
calcolo del termine di fase andavano tenuti tutti in conto , uniti dalla continuazione.

2.

Avvero tale decisione, interponeva ricorso il Piscioneri, pel tramite del

suo difensore, per dedurre violazione dell’art. 303

cod.proc.pen., mancanza e

manifesta illogicità della motivazione: secondo la difesa andava valutato il riferimento
alla sentenza Mammoliti che ebbe ad affermare il principio secondo cui nel caso di
condanna per più reati avvinti dalla continuazione per “condanna” e per “pena inflitta”
debbono intendersi condanna e pena per itp singoli reati e non per l’intero reato
continuato. Rilevava la difesa che il ricorrente era stato raggiunto da due ordinanze di
custodia cautelare, una con cui gli venne contestato il reato associativo e l’altra con
cui furono contestati i reati satellite, dal che dovevasi tenere distinte, la pena inflitta per
l’ipotesi associativa da quella relativa ai reati satellite, ancorchè fosse stata ritenuta la
continuazione. Pertanto le pene inflitte per il reato più grave andavano tenute distinte
da quelle applicate ai reati satellite , con la conseguenza che, essendo la pena applicata
inferiore ad anni dieci, il termine di fase della custodia cautelare era di un anno, con il
che il provvedimento di sospensione adottato dalla corte territoriale fu assunto
successivamente alla scadenza.

Considerato in diritto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

sentenza di primo grado era stata pronunciata il 19.11.2011 e con la stessa gli era stata

’Trasmessa copia ex Art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma., ii-_-11441tra-2 0.1.3
Come correttamente rilevato dal Tribunale a quo, è stato ripetuto in svariati arresti
di questa Corte, che in tema di durata della custodia cautelare, ai fini della
individuazione del termine di fase nel caso di condanna (in primo o in secondo grado)
per più reati avvinti dalla continuazione, occorre avere riguardo alla pena
complessivamente irrogata per tutti i reati per i quali è in corso la misura coercitiva e
non alle singole componenti della sanzione inflitta. Pertanto va sottolineato che nella
presente fattispecie, tutti i reati unificati quoad poenam con la sentenza di condanna di

calcolo relativo al termine di custodia cautelare, il tema del rispetto del principio del
favor rei connesso all’istituto della continuazione che, non potendo trasformarsi da
beneficio (evitando la sommatoria delle pene per i singoli reati) in pregiudizio per
l’imputato, pretende la scomposizione del reato continuato nei singoli reati avvinti dal
vincolo. E’ quindi da ritenere non trasferibile nel caso cui si ha riguardo il principio di
diritto enunciato nella sentenza Mammoliti ( Sez. Un. 26.2.1997, n. 1, RV 207939),
richiamato dalla difesa, visto che questa pronuncia, muovendo dal principio di piena
autonomia della vicenda cautelare rispetto all’accertamento di merito, ha riconosciuto
che i termini di durata massima della misura debbono essere calcolati con riferimento
esclusivo ai fatti che costituiscono titolo del provvedimento coercitivo; nel calcolo,
dunque, la detrazione dal quantum di pena complessivamente inflitta per il reato
continuato si giustifica con unico riferimento ai reati non contestati attraverso
l’ordinanza cautelare (Sez. V 7.5.2004, n. 25095, Rv 229876).
Nella vicenda che vede coinvolto il Piscioneri, condannato alla pena di anni dodici di
reclusione in primo grado, il termine di fase andava individuato in anni uno e mesi sei ,
essendo stato condannato il Piscioneri a pena superiore a dieci anni di reclusione; la
ordinanza di sospensione del termine di custodia cautelare intervenuta il giorno
8.2.2013, si colloca quindi all’interno del periodo di fase, così come del resto la
sentenza di secondo grado.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Va trasmessa a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario , ai sensi dell’art. 94 c. 1 ter,, disposiz. att. cpp
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore
dell’istituto penitenziario , ai sensi dell’art. 94 c. 1 ter, , disposiz. att. cpp .
Così deciso in Roma, addì 26 Novembre 2013.

primo grado, risultano sorretti da titolo custodiale, con il che non si pone, ai fini del

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