Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50915 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50915 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSONERA ALESSIO N. IL 03/09/1977
avverso la sentenza n. 627/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

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Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, dichiarando espressamente che
l’impugnazione mira ad ottenere la riforma della sentenza impugnata quanto all’affermazione
di responsabilità e in ogni caso in relazione alla misura della pena inflitta (pag. 2 ricorso); si
duole, inoltre, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’omessa esclusione della rilevanza della recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché programmaticamente articolato su motivi non consentiti in
sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) non rientrando nelle attribuzioni del
giudice di legittimità la revisione del merito del giudizio; attiene parimenti al merito, inoltre, la
doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, determinato dal giudice (per l’appunto di
merito) mediante, tra l’altro, il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche nonché
l’applicazione degli aumenti di pena a titolo di recidiva o la relativa esclusione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015

L’imputato Busonera Alessio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Cagliari
che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 28/11/2012, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti del
tipo hashish e marijuana, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo però la pena alla misura finale di dieci mesi di reclusione e
2.000,00 Euro di multa, a motivo della veste di figura autonoma di reato acquisita per effetto
delle modifiche apportatevi nell’anno 2014.

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