Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50914 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50914 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEL AL ARBI MOHAMED N. IL 06/02/1986
avverso la sentenza n. 3879/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Presidente

La difesa di Bel Al Arbi Mohamed propone ricorso avverso la sentenza del 09/04/2015 con la quale
la Corte d’appello di Venezia, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al
reato di cui all’art. 336 cod. pen. pronunciata dal primo giudice, riducendo la sanzione.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo ai criteri che
escludono l’applicazione di formule di proscioglimento in fatto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso risulta inammissibile perché privo di motivi, stante la sua assoluta genericità, non
rapportandosi al contenuto della sentenza che individua specifici elementi di responsabilità,
circostanza che supera la valutazione di cui all’art.129 cod.proc. pen.

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