Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50914 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50914 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLTRONI GIOVANNI N. IL 31/08/1958
avverso l’ordinanza n. 109/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 05/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seatite le conclusioni del PG Whatt. à~.–Q.124.. LAA.c./.4.T4 ok.0- 2 th-4 9-amlf*,

Uditi difensor Avv.;

4

Data Udienza: 26/11/2013

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 5.2.2013 il tribunale di Macerata accoglieva l’istanza
formulata da PAOLTRONI Giovanni, di applicazione del regime del reato continuato
tra i fatti giudicati con sentenze Tribunale di Macerata 5.5.2009, e quelli già tra
loro uniti in continuazione e giudicati con sentenze Tribunale di Ancona 19.3.2008,
Tribunale di Macerata 16.10.2009 e Tribunale di Macerata, sez. distaccata di S.
Benedetto del Tronto 28.2.2011, determinando la pena per il reato continuato in

2.

Avvero tale decisione, ha interposto ricorso l’interessato pel

tramite del difensore, per dedurre erronea applicazione della legge penale,
considerato che il reato di cui alli ultima sentenza suindicata era stato oggetto di
applicazione di pena su richiesta, quindi il relativo aumento andava ridotto di un
terzo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come è stato osservato in sede
di calcolo della pena per il riconosciuto reato continuato, il giudice a quo non
risulta avere operato la diminuzione di pena conseguente al rito prescelto in
riferimento alla pena applicata a PAOLTRONI Giovanni con sentenza Tribunale
di Macerata 28.11.2011, così incorrendo nel lamentato vizio di violazione di
legge. Infatti in sede di calcolo della pena è stato detto che potevano rimanere
invariate le pene determinate in relazione al reato di cui a detta pronuncia, già
indicato come satellite in precedente cumulo, senza altra specificazione, laddove
doveva essere manifestato che l’aumento di pena stabilito per il reato ritenuto
satellite, già giudicato con la sentenza suindicata, andava ridotto nella misura
percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportatavi per il
rito. Si impone quindi una nuova e più esplicita determinazione della pena che
dia conto della riduzione per il rito in ordine all’intervenuto aumento.
L’ordinanza impugnata va annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio , con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Macerata.

2.

anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2400 di multa.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo esame al Tribunale di Macerata.

Così deciso in Roma, addì 26 Novembre 2013.

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