Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50912 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50912 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAUKA FATJON N. IL 21/09/1985
ZENJELI SILDI N. IL 20/12/1989
avverso la sentenza n. 510/2015 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
24/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Ancona, su richiesta degli imputati
concordata con il PM, ha applicato a Lauka Fatjon e Zenjeli Sildi ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione ed C 24.000,00 di multa ciascuno a titolo
di concorso nella detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina (art. 73,
comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990).
Tanto premesso, si osserva che le impugnazioni si rivelano inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni
di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nov mbre 2015
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando violazione
di legge penale riguardo alla ritenuta inapplicabilità dei presupposti per una declaratoria ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed all’erroneo calcolo della pena.