Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50911 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50911 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORESANO FRANCESCO N. IL 24/03/1943 parte offesa nel
procedimento
c/
LANDI DOMENICO N. IL 14/12/1969
avverso il decreto n. 1166/2013 GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
I
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500 in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Pr
La difesa di Amoresano Francesco, che si qualifica parte offesa nel procedimento iscritto a carico di
Landi Domenico, in relazione all’imputazione di cui all’art. 373 cod. pen. propone ricorso avverso
il decreto del 24/10/2013 con il quale il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, ha accolto
l’istanza di l’archiviazione della notizia di reato,
Si lamenta violazione di legge nella parte in cui il Gip non ha considerato l’opposizione
validamente proposta, così violando il diritto al contraddittorio, all’atto in cui ha pronunciato senza
fissare la camera di consiglio, né deliberare sulla proposta opposizione.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato, in quanto è pacifico che il
privato non sia parte offesa del reato di cui all’art. 373 cod. pen. che lede esclusivamente gli
interessi della collettività alla corretta amministrazione della giustizia (da ultimo Sez. 6, n. 17375
del 16/04/2015, P.O. in proc. Compagnini e altro, Rv. 263253).