Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50911 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50911 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARINA MASSIMO N. IL 28/05/1966
avverso l’ordinanza n. 1462/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5AJiE SPok.) c
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Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 11.02.2013 il Gip del Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Massimo Farina volta ad ottenere
l’applicazione dell’indulto di cui alla L. 241/06 sulla pena di cui alla sentenza
26.09.2011, sul rilievo che si trattava di reati permanenti, per i quali cui non era
possibile la scissione, cessati dopo il termine di legge del 02.05.2006.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

motivazione, argomentando in sintesi nei seguenti termini : si trattava non di reati
permanenti, ma continuati, per i quali era possibile la scissione onde applicare
l’indulto per quelli commessi prima del termine di legge.Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ex art. 667, comma 4, Cod. proc.
pen. e trasmesso per la sua decisione al competente giudice dell’esecuzione.Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo cui
avverso il provvedimento dato in tema di applicazione dell’indulto ex art. 672 Cod.
proc. pen., sia stato esso pronunciato de plano ovvero a seguito di rito camerale
partecipato, non è ammesso ricorso immediato per cassazione, dovendosi prima
esperire quel particolare rimedio, pur esso di sostanziale natura impugnatoria, dato
dall’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen. (v., per tutte, Cass.
Pen. Sez. 1°, n. 23606 in data 05.06.2008, Rv. 239730, Nicastro; ecc.).E poiché, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti e del
favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen., il giudice deve
dare all’atto della parte la sua corretta qualificazione giuridica, il ricorso come sopra
proposto dal Farina deve essere qualificato opposizione e trasmesso per la sua
decisione al giudice dell’esecuzione, nella fattispecie il Gip del Tribunale di Napoli.P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, Cod. proc.
pen., dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli.Così deciso in Roma il 26 Novembre 2013 Il Consigliere est.

Il Presidente

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di

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