Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50910 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50910 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIOCCHETTI MASSIMO N. IL 10/02/1966
avverso la sentenza n. 3360/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo ai criteri seguiti nella
valutazione del materiale probatorio in rapporto alle doglianze articolate nei motivi d’appello,
alla ritenuta offensività della condotta ed all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché generico quanto alla prima doglianza, (artt. 581 lett. c], 591
lett. e] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale
oggetto di possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità; manifestamente infondato quanto alle seconda, non comprendendosi in verità perché mai la condotta in addebito dovrebbe ritenersi inoffensiva; incentrato su motivo non consentito in sede
di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.) quanto alla terza, evocando l’esercizio di
una competenza tipica del giudice di merito, come la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio, che si esercita anche mediante il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novem re 2015

L’imputato Ciocchetti Massimo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Biella il 03/11/2009, ne
ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di cessione di sostanze stupefacenti del tipo
eroina, ritenuta l’ipotesi del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo però la pena alla misura finale di sei mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa, a
motivo della nuova veste di figura autonoma di reato acquisita per effetto delle modifiche apportatevi nell’anno 2014.

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