Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50910 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50910 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO SALVATORE N. IL 02/01/1970
avverso l’ordinanza n. 513/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAMPOBASSO, del 18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
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Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 18.12.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso
rigettava il reclamo proposto dal condannato Salvatore Russo avverso il
provvedimento di prime cure che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di
applicazione della sospensione condizionata della pena detentiva ex L. 207/2003
(c.d. indultino).- In tal senso detto Tribunale rilevava come il Russo stesse
scontando un cumulo di pena nel quale era inserita anche una condanna passata in

22.08.2003), e come ai fini in parola non fosse possibile, secondo la giurisprudenza
di legittimità sul punto, procedere allo scorporo della pena relativa alla condanna
ostativa.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione anzidetto condannato
che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : – la
giurisprudenza citata dai giudici del merito penitenziario non era pertinente; – la
scissione del cumulo era sempre possibile a favore del condannato; – egli aveva già
espiato la pena relativa alla condanna ritenuta ostativa (quella passata in giudicato
nel 2010) e dunque ben poteva fruire del beneficio richiesto in relazione alla pena
residua ancora da espiare.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.2. L’ordinanza impugnata si è invero correttamente attenuta, sul punto di diritto
implicato dal reclamo del condannato, alla costante giurisprudenza di questa Corte di
legittimità -che qui va richiamata e ribadita- secondo cui ai fini della sospensione
condizionata di cui alla L. 207/2003 non può essere operata la scissione ideale (c.d.
scorporo) delle pene concorrenti nel cumulo posto in esecuzione, al fine di consentire
la fruizione del beneficio per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli
ostativi (in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 20507 in data
16.04.2103, Rv. 255947, Delli Carri; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 9423 in data
07.01.2010, Rv. 246822, Cantoro; ecc.). In particolare, proprio in relazione a
fattispecie del tutto analoga, nel caso che siano poste contemporaneamente in
esecuzione due condanne, una delle quali posteriore al limite temporale di
applicabilità, è stata riaffermata la non scindibilità del cumulo (v. Cass. Pen. Sez. 1°,
n. 16740 in data 03.04.2007, Rv. 236438, Del Tiglio).-

1

2

giudicato il 20.04.2010, e dunque dopo il termine di cui alla citata legge (fissato nel

Il principio della non scindibilità, statuito da tale giurisprudenza, comporta, di
necessità, che diventa irrilevante la dedotta espiazione, da parte del condannato,
della parte di pena computabile idealmente al reato ostativo.Dovendosi questa Corte uniformare a tali consolidati principi, e non fornendo il
ricorrente validi argomenti per mutare indirizzo, il ricorso non può che essere
rigettato.3. Al completo rigetto dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto

procedimento.P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 26 Novembre 2013 Il Consigliere est.

Il Presidente

dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

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