Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5091 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5091 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHITA DANA MIHAELA NICOLETA n. 3/10/1994
avverso la sentenza n. 19/2013 del 13/11/2013 della Corte di Appello di
Palermo
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Palermo sezione minorenni disponeva l’esecuzione del
mandato di arresto europeo emesso nei confronti di CHITA DANA MIHAELA
NICOLETA dalla Corte di Giustizia di Turda (Romania) in relazione alla sentenza
26 settembre 2012 che la condannava per furto aggravato a mesi 10 di
reclusione. La Corte, verificato il rispetto delle disposizioni in materia di imputati
minorenni quale era la ricorrente all’atto della commissione dei reati per cui si
era proceduto in Romania, dava atto della sussistenza delle condizioni per la
consegna.
CHITA DANA MIHAELA NICOLETA propone ricorso con atto a firma del
proprio difensore.
Con primo motivo rileva la violazione di legge in relazione all’art. 6 comma
10 lettere d), e), f) e g) della legge 69/2005 in quanto la pena irrogata per i
reati giudicati dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione comprende la sanzione
di quattro mesi irrogata con precedente condanna per la quale è stata revocata

Data Udienza: 30/01/2014

la sospensione condizionale della pena; i fatti di tale precedente condanna non
risultano ricompresi nel mandato di arresto europeo.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in quanto la attività
relative alla fase cautelare non è stata svolta dal giudice specializzato per i
minorenni.
Con terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando
che la esecuzione di pena per fatti non compresi nell’ambito di quanto valutato
dalla Corte di Appello viola i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico

Con quarto motivo rileva la violazione legge ed il vizio di motivazione anche
in riferimento alla Convenzione E.D.U. per non essere stata fatta verifica sul
rispetto delle regole del giusto processo da parte dello stato richiedente.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è infondato in quanto la pena “aggiuntiva” di cui si lamenta
la ricorrente è quella che deriva dall’essere stata realizzata la condizione
risolutiva della sospensione della pena per una precedente condanna. Rispetto a
tale fatto la Corte di Appello di Palermo, acquisendo la relativa sentenza di
condanna (per furto), ha comunque verificato le condizioni sostanziali che
consentono la consegna.
Il secondo motivo è inammissibile perché non è riferito alla decisione sul
m.a.e. ma alla diversa fase cautelare.
Terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati perché, con
argomentazioni generiche, lamentano il mancato esercizio dell’attività di
valutazione invece regolarmente svolta, nell’ambito di quanto risultante dagli atti
e delle doglianze specifiche, dalla Corte di Appello.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
di cui all’art. 22 comma 5 0 I. 69/2005 e gli avvisi di cui all’art. 94 comma 1 – ter
d.a. cod. proc. pen.

*Q-1-:

(54-/irCIZ-b(SP 4

c. p. p.

Roma così deciso il 30 gennaio 2014
il Presidente

italiano.

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