Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50909 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50909 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ARRIGO ANTONIO N. IL 15/04/1980
avverso la sentenza n. 1964/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

4-

Motivi della decisione
L’imputato D’Arrigo Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Messina
che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 27/04/2010, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze
stupefacenti del tipo hashish, ritenuta l’ipotesi del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R.
n. 309 del 1990), riducendo però la pena alla misura finale di quattro mesi di reclusione ed C
1.000,00 di multa, condizionalmente sospesa.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale
congruamente argomentato nel senso della destinazione della sostanza in sequestro a successiva cessione a terzi, anche in considerazione del mero dato ponderale relativo (127 gr. al
lordo, pag. 2 sentenza).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novennb e 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata nella
parte in cui ha ritenuto la sostanza destinata ad uso non esclusivamente personale.

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