Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50908 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50908 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALL TOUBA N. IL 10/10/1993
avverso la sentenza n. 50382/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
Fai! Touba propone ricorso avverso la sentenza del 18/03/2015 con la quale la Corte d’appello di
Torino, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 73
comma 5 d.P.R. 309/90 pronunciata dal primo giudice, riducendo la sanzione.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione, con riguardo ai criteri determinativi della sanzione.
Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza, poiché in luogo che censurare le
argomentazioni del giudicante sul punto si sollecita di fatto una determinazione più contenuta, così
esprimendo la sollecitazione ad una nuova, non consentita, valutazione di merito. .
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
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P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.