Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50908 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50908 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUCA PASQUALE N. IL 09/07/1964
avverso l’ordinanza n. 3998/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
07/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BQNI;
le/sentite le conclusioni del PG Doti.
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Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 7 giugno 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello presentato nell’interesse di Pasquale
Puca avverso l’ordinanza emessa in data 14 maggio 2013 dalla Corte di Assise di
Appello di Napoli, con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen.,
comma 2.

dibattimento in ragione della natura e della prevedibile protrazione del giudizio,
inclusiva dell’esame di cinque fonti di prova sopravvenute, il cui esame era stato già
ammesso, prevedibilmente richiedente ulteriori accertamenti per il riscontro circa la
loro attendibilità, senza che alla decisione della Corte di merito potesse muoversi
l’addebito di intempestività per avere provveduto sulle sole richieste istruttorie
dell’accusa e non su quelle, pur avanzate, della difesa, in quanto sin da quel
momento poteva affermarsi la particolare complessità delle nuove incombenze.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta inosservanza ed erronea
applicazione della legge processuale in relazione al disposto dell’art. 304 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di particolare complessità del
dibattimento, in quanto il giudizio riguardava due soli imputati, dei quali uno aveva
intrapreso la scelta della collaborazione con la giustizia dopo il giudizio di primo
grado, per cui le nuove prove richieste dal P.G. erano finalizzate al riconoscimento
della nuova condizione di tale coimputato ed a consentirgli di beneficiare di un
regime sanzionatorio attenuato e la decisione assunta dalla Corte di Assise di
Appello era certamente frettolosa per avere disposto la sospensione dei termini di
custodia per esigenze istruttorie connesse alle richieste della parte pubblica, senza
avere ancora preso in esame quelle della difesa. Inoltre, la motivazione era illogica
e carente perché non tiene conto degli indici giustificativi indicati dalla
giurisprudenza di legittimità quali il numero degli imputati e dei reati, l’avvenuta
riunione con altro procedimento, difficoltà organizzative.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.L’ordinanza impugnata con logica e compiuta motivazione ha evidenziato la
sussistenza di tutti i presupposti per adottare il provvedimento di sospensione dei
termini di custodia cautelare, indicati nella complessità del giudizio in corso di
trattazione: ha giustificato tale considerazione alla luce della necessità, derivante

1.1 Il Tribunale fondava la decisione sulla ritenuta complessità del

da proprio provvedimento di parziale rinnovazione dell’istruttoria, di assumere
l’esame di cinque fonti dichiarative del tutto nuove e ha prefigurato la possibilità
della conduzione di ulteriori approfondimenti istruttori in conseguenza di quanto
acquisito al processo mediante tali fonti, tenuto conto della condizione di
collaboratori di giustizia di quanti dovevano essere esaminati. Ha quindi evidenziato
che tale attività non era funzionale soltanto a definire la nuova posizione
processuale del coimputato Marazzo, ma anche ad apportare chiarimenti in ordine
all’apporto concorsuale del Puca alla realizzazione dell’omicidio in contestazione e

nuove acquisizioni avrebbero richiesto una trattazione più diffusa anche in sede di
discussione ed ostacolato la sua definizione in tempi rapidi.
1.1 Resta dunque dimostrato che il provvedimento di sospensione è stato
adottato in una fase processuale nella quale era già sorta la necessità di impegnare
più udienze per completare l’istruttoria e per la discussione delle parti in ragione
della situazione venutasi a creare in quel momento, mentre non rileva che detta
decisione non fosse stata assunta dopo avere esaminato le richieste istruttorie della
difesa, atteso che tale adempimento è stato indicato come subordinato
all’esaurimento dell’assunzione delle prove già ammesse, le quali già di per sé
attestavano la complessità del dibattimento, a prescindere dall’espletamento delle
perizie trascrittive e foniche chieste dalla difesa.
2. Il provvedimento impugnato ha così offerto corretta applicazione dei
principi interpretativi espressi da questa Corte in ordine all’istituto in esame. Si è,
infatti, affermato che la situazione di complessità che legittima la sospensione dei
termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere oggetto di una
valutazione prognostica, da formulare anche in base all’attività processuale da
espletare e non a quella già compiuta, il cui apprezzamento fattuale resta
insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
2.1 Inoltre, la nozione di particolare complessità “deve essere intesa in
termini ampi, purchè risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e,

che la durata del processo era inevitabilmente destinata a protrarsi in quanto le

pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo,
in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione
di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura
logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo
svolgimento del dibattimento” (Cass. sez. 5, n. 21325 del 27/04/2010, Raggi, rv.
247308; sez. 2, n. 14508 del 04/04/2012, Arena, rv. 252491; sez. 2, n. 36638 del
17/04/2013, Leo, rv. 256063).
Pertanto, l’orientamento giurisprudenziale citato in ricorso ne smentisce la
fondatezza, dal momento che non esiste una tipizzazione assoluta e tassativa delle

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situazioni che consentono di ravvisare la qualificata complessità, essendo quelle
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“..

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma, n
17
richiamate dal ricorrente

mere esemplificazioni, mentre sono numerose le

pronunce che ravvisano il presupposto in esame a fronte dell’esigenza di compiere
complessa ed articolata attività istruttoria, a prescindere dalla parte che ha
interesse al suo compimento (Cass. sez. 1, n. 3423 del 14/01/2009, Montinaro, rv.
242633; sez. 6, n. 10 del 26/10/2004, Giorlando, rv. 230516).
Per le considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le
sono state mosse e supera il vaglio conducibile nel giudizio di legittimità, mentre
l’impugnazione per la sua palese infondatezza va dichiarata inammissibile con la

relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al
versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si reputa equo
determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Dispone
trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore
dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in

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