Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50907 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50907 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLI FABRIZIO N. IL 17/10/1973
avverso la sentenza n. 1188/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Belli Fabrizio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Palermo che,
a conferma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 29/11/2011, ne ha ribadito la
condanna ivi stabilita alla pena di tre anni di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di
detenzione a fini di cessione a terzi di gr. 15 circa di eroina (art. 73, comma 1-bis d.P.R. n.
309 del 1990).

Il ricorso si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte territoriale ribadito un dato ovvio quanto agli effetti della scelta del rito speciale e poiché ha correttamente
respinto la ricorrenza dell’ipotesi del fatto di lieve entità sulla base del mero dato ponderale
dello stupefacente sequestrato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novem re 2015

Il ricorrente manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha
attribuito alla scelta di accedere al rito abbreviato il significato di voler cristallizzare il materiale
probatorio nel compendio raccolto dalla polizia giudiziaria e dal PM; si duole, inoltre, del mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma, 5 d.P.R. n. 309
del 1990.

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