Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50906 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50906 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMICUCCI MARCELLO N. IL 09/12/1955
avverso la sentenza n. 2822/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015

DEP(

`-e

Amicucci Marcello propone ricorso avverso la sentenza del 04/12/2014 con la quale la Corte
d’appello di Ancona, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di
cui all’art. 337cod. pen.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova con riferimento
all’accertamento di sussistenza del reato e si sollecita in subordine l’applicazione dell’art. 131 bis
cod. peon. stante la tenuità del fatto.
Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la ricostruzione delle prove
evidenzia che il preteso travisamento si è svolto con riguardo alla ricostruzione della parte finale
dell’azione, che non considera quanto già verificatosi, e soprattutto con riferimento a pretese
aggressioni a carico dell’Amicucci che, nell’ignoranza di quanto da questo realizzato in precedenza,
non sono idonee, di per sé sole, ad integrare l’atto arbitrario, come già valutato dal Corte d’appello.
Ostativo alla valutazione di applicabilità della disposizione di cui all’art. 131 bis cod. pen. è la
riconosciuta recidiva, che evidenzia la non occasionalità dell’episodio che, al di là di ogni
valutazione sulla sua gravità, non permette di evincere dal provvedimento impugnato una astratta
connotazione di tenuità del fatto suscettibile di suggerire l’annullamento con rinvio per nuovo
esame sul punto, secondo quanto ritenuto essenziale a consentire tale esame dalla giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo sul punto Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Tenezza, Rv. 264449).
L’inammissibilità del ricorso esclude che possa valutarsi il tempo successivo alla pronuncia
d’appello utile alla decorrenza del termine prescrizionale, poiché manca in tal caso un valido
rapporto processuale che la giustifichi (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

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