Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50905 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50905 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALHI AHMED N. IL 18/09/1973
avverso la sentenza n. 2957/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
27/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Salhi Ahmed ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia che,
a conferma di quella emessa dal Tribunale di Bergamo in data 17/09/2014, ne ha ribadito la
condanna alla pena di sei mesi di reclusione in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale
(art. 337 cod. pen.) aggravato dalla recidiva specifica, infraquinquennale e durante l’esecuzione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi o non consentiti in sede di legittimità (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.), riguardando all’evidenza il merito del giudizio oppure manifestamente infondati, dal momento che l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è preclusa nel
caso di specie dal comma 3 dello stesso articolo, che ne vieta il riconoscimento nel caso, fra gli
altri, di condotte reiterate (ricorrente recidivo specifico, infraquinquennale e per fatto commesso durante l’esecuzione della pena).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione contestando in pratica la ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di resistenza; lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

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