Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50905 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50905 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MISSI GIUSEPPE N. IL 06/07/1947
avverso l’ordinanza n. 8429/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
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lette/~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difens r Avv.;

Data Udienza: 13/11/2013

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Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa il 6 marzo 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
rigettava l’istanza, proposta dal condannato Giuseppe Missi, collaboratore di giustizia
dal 2007, di ammissione alla detenzione domiciliare, ritenendo che, a fronte di una
carriera criminale di eccezionale rilevanza, la sussistenza del requisito del
ravvedimento richiedesse un maggiore approfondimento mediante la protrazione
dell’osservazione personologica anche in ragione della perdurante pendenza di

caratura criminale e capacità delinquenziale non erano ancora del tutto definite.
2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto violazione ed erronea
applicazione della legge in relazione all’art. 16-nonies, comma ottavo, d.l. 15
gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in I. 15 marzo 1991 n. 82 e dell’art. 47 ter I.
354/75 e contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il Tribunale di
Sorveglianza, nonostante l’acquisizione di positive informazioni in ordine alla
collaborazione prestata dal ricorrente, attestata dalle valutazioni espresse dalla
D.N.A., alla costante disponibilità a rendere interrogatori ed a sottoporsi ad esame
con un rilevante contributo processuale, che gli era valso il riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152/91, all’assenza di attuali
collegamenti con la criminalità organizzata, alla cessazione della pericolosità sociale,
dimostrata dal parere favorevole espresso dal Servizio centrale di protezione anche
in riferimento al periodo nel quale egli era rimasto in libertà dal luglio 2011 al
dicembre 2012, aveva ritenuto di condividere un precedente parere negativo della
D.N.A., reso due anni prima e sulla base di diversi presupposti, di rilevare la scarsa
verosimiglianza delle ragioni della scelta della collaborazione, legate all’uccisione
della sua compagna, avvenuta quattordici anni prima, e ravvisato l’opportunità di
protrarre l’osservazione con motivazione illogica e carente, non rispettosa delle
acquisizioni probatorie.
3. Con la requisitoria scritta depositata il 20 giugno 2013 il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto il rigetto
del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.In data 20/3/2013, successiva alla proposizione del ricorso, il proponente ha
ottenutola scarcerazione, come dimostrato dal certificato acquisito dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, il che lo priva di qualsiasi interesse ad ottenere
una pronuncia sul merito dell’impugnazione proposta.
1

procedimenti penali per i reati più gravi commessi dallo stesso, per cui la sua reale

4

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

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