Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50904 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50904 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NARDI DIEGO N. IL 13/09/1982
avverso l’ordinanza n. 4169/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 11/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/site le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 13/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa 1’11 marzo 2013 il Magistrato di sorveglianza di Milano
dichiarava inammissibile la richiesta, avanzata dal condannato Diego Nardi, di
applicazione della detenzione domiciliare e rigettava l’istanza di sospensione
dell’esecuzione della pena, rilevando sotto il primo profilo la natura ostativa del
titolo di reato per il quale era in corso l’espiazione di pena detentiva e quanto alla

convivente e correa nei reati di rapina commessi, nonché l’assenza di elementi
sufficienti per formulare una prognosi favorevole anche in relazione alla necessità di
verificare la ricorrenza di problematiche legate all’abuso di stupefacenti.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, il quale deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 111
Cost. in relazione al rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, che non
aveva tenuto conto dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, della modesta gravità dei fatti di reato commessi,
dell’assenza di nuove violazioni dal 27/2/2012 e della buona condotta tenuta da
allora, tanto da aver beneficiato della revoca delle misure cautelari già applicategli e
dell’assoluta carenza di prova circa l’abuso di sostanze stupefacenti.
3. Con requisitoria scritta del 21 giugno 2013 il Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione, dr. Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso.
4. Con nota pervenuta in data 9 ottobre 2013 il ricorrente ha trasmesso una
dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.Premesso che l’atto di rinuncia pervenuto nelle more della trattazione del
procedimento non esplica alcuna efficacia, dal momento che contiene la
manifestazione della volontà di rinunciare al ricorso, ma è privo di sottoscrizione e
quindi non è riferibile con certezza al ricorrente, va detto che in data 20 giugno
2013, successiva alla proposizione del gravame, il proponente ha ottenuto
l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, come dimostrato dal
certificato acquisito dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il che lo
priva di qualsiasi interesse ad ottenere una pronuncia sul merito dell’impugnazione.

P. Q. M.

seconda istanza l’inidoneità del domicilio indicato, perché luogo di abitazione della

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

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