Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50903 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50903 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVA RICCARDO N. IL 09/03/1969 parte offesa nel procedimento
c/
IULIANO SILVANA N. IL 29/08/1950
avverso il decreto n. 4222/2014 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
Oliva Riccardo ricorre, con atto sottoscritto dal proprio difensore, avverso il decreto emesso de
plano dal GIP del Tribunale di Avellino in data 07/07/2014 con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Iuliano Silvana per il reato di cui all’art. 373
cod. pen.

Tanto premesso, si osserva, invece, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. a)
cod. proc. pen. proprio perché proveniente da soggetto non legittimato, non potendo il privato
– per giurisprudenza costante e pacifica di questa Corte di Cassazione – quand’anche concretamente danneggiato dal tenore della falsa perizia, considerarsi parte lesa del reato di cui all’art.
373 cod. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novem re 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge penale e processuale nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione anche in relazione all’affermata non legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del PM per il reato di cui all’art. 373 cod. pen.

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