Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50901 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50901 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSIO GIANMARIA N. IL 16/08/1974
avverso la sentenza n. 3278/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Bosio Gianmaria ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Bergamo – Sezione Distaccata di Grumello
del Monte in data 29/09/2011, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di dieci mesi di
reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato il primo motivo, ricavandosi dalla
sentenza impugnata che il ricorrente non era stato rinvenuto nel domicilio coatto all’esito di un
controllo effettuato dagli operanti mediante azionarnento del campanello esterno all’abitazione;
parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la mancata escussione come testimone
della compagna, la cui presenza all’atto del controllo era stata allegata dal solo imputato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novemb re 2015

Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 385 cod. pen. riguardo alla mancanza dello
elemento oggettivo (per essere stato asseritamente sorpreso all’interno del giardino della propria abitazione) ed all’omessa assunzione di una prova decisiva.

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