Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5090 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 5090 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: APRILE ERCOLE

ORDINANZA

sulla istanza presentata da
Alijov Mefail, nato a Jabolciste (Macedonia) il 25/05/1969,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e l’istanza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo il rigetto dell’istanza;
udito per l’estradando l’avv. Marco Valerio Mazzatosta, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento della istanza.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 04/07/2013 la Corte di appello di Roma ha dichiarato – a
norma degli artt. 714 e segg. cod. proc. pen., 1 e segg. della Convenzione
europea di estradizione di Parigi del 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia
dalla legge 30 gennaio 1963 n. 300 (pure vigente nella Repubblica di Macedonia)
– l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione
presentata dalla Repubblica di Macedonia nei confronti del cittadino macedone

Data Udienza: 23/01/2014

Mefail Alijov, in relazione alla sentenza definitiva di condanna, pronunciata il
12/11/2004, con la quale il tribunale di Veles (Macedonia) aveva riconosciuto la
sua penale responsabilità per il reato di tentato omicidio commesso in Veles il
25/01/1999 in danno di Ismail Useinovi, per il quale gli era stata irrogata la pena
di anni cinque di reclusione.
Con precedenza ordinanza del 16/01/2013 il Consigliere delegato dal
Presidente della Corte di appello di Roma aveva convalidato l’arresto dell’Alijov,
eseguito il giorno precedente dai carabinieri della stazione di Piansano, ed aveva

cautelare in carcere.

2. Con l’istanza indicata in epigrafe, depositata il 02/01/2014, l’Alijov , per il
tramite del proprio difensore, ha chiesto la revoca della misura cautelare alla
quale è stato sottoposto o, in subordine, la sostituzione della stessa con altra
meno afflittiva, essendo venuto meno qualsivoglia pericolo di fuga.

3. Ritiene la Corte che l’anzidetta richiesta vada rigettata.
Va rilevato come, a seguito dell’adozione della ordinanza genetica della misura
cautelare applicata all’estradando a norma dell’art. 715 cod. proc. pen., dunque
allo scopo di scongiurare il rischio di una fuga dell’interessato e di consentire
l’esecuzione materiale dell’eventuale accoglimento della richiesta di estradizione
– provvedimento cautelare che, peraltro, non risulta essere stato neppure
impugnato dal prevenuto – non è emerso ovvero non è stato altrimenti allegato
alcun concreto elemento sopravvenuto che consenta di affermare che quel
pericolo sia venuto meno o si sia attenuato.

4. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, cod.
proc. pen.
Così deciso il 23/01/2014

disposto l’applicazione nei riguardi del prevenuto della misura della custodia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA