Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 509 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 509 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATERNO GIUSEPPE N. IL 18/10/1976
avverso la sentenza n. 2468/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Paternò Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Catania ha confermato quella resa tribunale di Siracusa, sezione
distaccata di Avola che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 137
divo 152/06 per lo scarico irregolare dell’autolavaggio gestito in quanto effettuato senza
l’osservanza del divieto di smaltimento dei fanghi.
Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di leggi ed il vizio di motivazione con
riferimento alla mancata considerazione della data di accertamento del reato sostenendosi tra
l’altro che l’impianto al momento dell’accertamento effettuato nel novembre 2007 era stato
modificato ma che egli non poteva conoscere l’esistenza di tali modifiche intervenute quando
l’impianto era gestito da altri; la mancanza di dolo e la violazione dell’articolo 157 del codice
penale rilevandosi che la prescrizione del reato maturava alla data del 25 gennaio 1013 e non
a quella del 31 gennaio 2013 indicata dalla corte di appello di motivazione.
Il ricorso inammissibile.
Appartengono al merito sulle censure dedotte con i primi due motivi in quanto relative alla
ricostruzione fattuale della vicenda a proposito della quale la corte di merito ha correttamente
individuato le ragioni per le quali lo scarico proveniente dall’autore lavaggio doveva ritenersi
assimilabile a quello di acque reflue industriali e quelle per cui l’imputato non può invocare la
mancata conoscenza della modifica dello scarico in quanto eseguita prima della sua gestione.
Correttamente inoltre è stata rilevata in sentenza la sufficienza della colpa per la sussistenza
dell’elemento soggettivo soggettivo del reato e del tutto ininfluente appare infine il rilievo
sull’errore nel periodo di sospensione della prescrizione atteso che la sentenza di appello è
intervenuta comunque alla data del 13 dicembre 2012 e, dunque, in un tempo in cui la
prescrizione del reato non era certamente maturata.
La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non è peraltro rilevabile in questa sete
stante l’inammissibilità del ricorso.
Si deve infatti rilevare al riguardo che la prescrizione maturata successivamente alla decisione
di appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è
inammissibile né il ricorso stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la
prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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