Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 509 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 509 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEROLLA CIRO nato il 25/06/1969 a NAPOLI

avverso la sentenza del 28/10/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza in data 28/10/2015, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Gorizia, in
data 6/6/2013, nei confronti di Ciro Merolla in relazione al reato di cui all i art.
628 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione,
per illogicità, contradditorietà e carenza della motivazione, con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile: il ricorrente lamenta l’illogicità del riconoscimento,
effettuato in condizioni (travisamento del volto) che impedivano di apprezzare le
fattezze dell’imputato; censura altresì l’inadeguatezza della valorizzazione della

Data Udienza: 21/11/2017

rilevata impronta digitale appartenente all’imputato, unico indizio insufficiente
per affermare la responsabilità.
E’ pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità che il giudice di
merito possa trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali
(quale, appunto, l’individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di
non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso
che la valenza dimostrativa della prova sta non nell’atto in sé, bensì nella
testimonianza che da conto dell’operazione ricognitiva (Sez. 4, n. 47262 del

Rv. 262908). In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono
sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni
a norma dell’art. 500 c.p.p., è indubbio che l’esame testimoniale ben può
svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere
ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione (Sez. 2, sent. n. 16204
del 11/03/2004, Kerkoti Perparim, Rv. 228777). E ciò in quanto l’individuazione
di un soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazione riproduttiva
di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di
dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità
formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla
stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6, sent. n. 6582 del
05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). I testi che hanno effettuato il
riconoscimento hanno dato conto delle specifiche indicazioni fornite su elementi
ulteriori, oltre alle particolarità degli occhi del rapinatore, che corrispondevano
alle fattezze dell’imputato Quanto, poi, al valore dell’indizio rappresentato
dall’impronta rilevata in prossimità dell’accesso utilizzato dal rapinatore per
introdursi clandestinamente nei locali della banca poi rapinata, la motivazione dà
conto anche di altri elementi indiziari, che vengono omessi dal ricorrente (utilizzo
del cellulare dell’imputato nella stessa zona della banca rapinata nei giorni che
comprendevano anche quello della consumata rapina; ritrovamento in sede di
perquisizione domiciliare di oggetti corrispondenti a quelli utilizzati per la rapina)
e che concorrono nel sostenere il giudizio di responsabilità.
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/11/2017
Il Consigliere E tensore

Sergio D”

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