Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 509 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 509 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA BALDASSARE N. IL 12/02/1983
avverso l’ordinanza n. 198/2015 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 10/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere D ft. MONICA BONI;
4/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 10 luglio 2015 il Tribunale di Caltanissetta annullava
parzialmente l’ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale il 18 giugno 2015, con
la quale Baldassare Nicosia era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere quanto al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1) e
la confermava in ordine ai restanti reati di partecipazione ad associazione a delinquere
finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed a vari episodi episodio di acquisto, detenzione e
cessione illecita di stupefacenti di cui agli artt. 74 (capo 2) e 73 del d.p.r. n. 309/1990
(capi 3,5,7,8,9,10,11,12), nonché di detenzione, cessione e porto illegali di arma comune

1.1 A fondamento della decisione riscontrava l’acquisizione di un quadro indiziario
grave, costituito dalle informazioni, integranti chiamate in correità o in reità provenienti
dai collaboratori di giustizia Emanuele Terlati, Emanuele Cascino, Roberto Di Stefano,
Davide Nicastro, ritenute attendibili e convergenti nell’indicare il Nicosia quale soggetto
dedito al traffico di droga nell’ambito del clan mafioso Rinzivillo di Gela; tale ruolo si
riteneva emergesse anche dagli esiti delle intercettazioni, contenenti espliciti riferimenti
alla sostanza stupefacente, al suo confezionamento, al taglio ed ai prezzi, nonché alla
comunanza di interessi nello specifico settore fra l’indagato, Antonio Radicia, Giuseppe
Domicoli, Ivan Casciana, Giuseppe Piacenti e Mangiameli Giuseppe Andrea. Erano poi
documentati contatti tra costoro ed i fratelli Gerbino, dei quali Massimo ritenuto reggente
della cosca Rinzivillo. Tali attività criminali erano dunque ritenute espressione
dell’esistenza di un’organizzazione con a capo Antonio Radicia e Massimo Gerbino e
gravitante nell’area di controllo del clan mafioso Rinzivillo, operante in modo stabile nel
settore degli stupefacenti del tipo cocaina ed hashish mediante approvvigionamenti sulla
piazza di Catania, ove le forniture periodiche erano state operate da Salvatore e Roberto
Cosentino, nonché da Vincenzo Fiori°, presso il quale era solito recarsi il Nicosia,
ricevendo la droga a credito dopo le prime transazioni andate a buon fine per poi farla
giungere a Gela e smerciarla sul mercato locale, nonché mediante altro canale
alternativo; nell’ambito di tale sodalizio i contatti con i fornitori erano stati tenuti dal
Domicoli, dal Nicosia e dal Mangiameli, occupatisi anche delle operazioni di taglio e
confezionamento, mentre una rete di spacciatori aveva proceduto allo spaccio al dettaglio
e la compagine aveva potuto operare grazie alla disponibilità di basi logistiche ed alla
suddivisione dei compiti tra i partecipi ed alla tenuta di una contabilità comune per
l’annotazione di debiti e crediti, oggetto di sequestro in data 24/5/2011, tutti elementi
indicativi dell’esistenza di una struttura associata dal programma criminoso indeterminato
e destinata ad operare nel tempo nel settore specifico.
Quanto alle condotte riguardanti un’arma comune da sparo, una pistola a tamburo
cal. 38, dalle dichiarazioni rese da Emanuele Terlati e da Valerio Longo, nonché dalle
intercettazioni condotte, si riteneva che il Longo in data anteriore e prossima al
28/2/2011 avesse ceduto al Nicosia l’arma, successivamente condotta in luogo pubblic
per sopprimere il cane dello stesso indagato.

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da sparo (capi 15 e 17), tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 L. nr. 203/91.

1.2 In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale, esclusa la nullità dell’ordinanza
impugnata per avere sinteticamente motivato sia sulla loro sussistenza, che
sull’adeguatezza della misura applicata, rilevava l’operatività della presunzione relativa
stabilita dall’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, quanto al delitto associativo di cui al capo
2), non contraddetta da diverse favorevoli circostanze; inoltre, per altri reati ravvisava
parimenti la pericolosità dell’indagato e l’adeguatezza della misura in ragione della gravità
dei fatti investigati, dell’arco temporale protratto di commissione delle condotte, del
protagonismo dimostrato dal Nicosia nei frequenti contatti con gli altri associati,
dell’interessamento mostrato al settore delle armi, dell’inserimento nel tessuto criminale
locale, dei numerosi precedenti penali riportati, alcuni specifici.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato personalmente per

a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 125 co. 3
cod.proc.pen, 110 cod.pen. e 74 d.p.r. nr. 309/90; il Tribunale ha ritenuto di ravvisare
sul piano fattuale la predisposizione di una struttura, ancorché rudimentale, stabilmente
organizzata tra più soggetti per il perseguimento del fine comune della gestione del
traffico di stupefacenti, ma in realtà è mancata la prova, sia del vincolo permanente,
nascente dall’accordo associativo tra gli odierni indagati, sia della esecuzione da parte di
costoro di reati – fine rientranti nel programma dell’ associazione, che il provvedimento
impugnato non ha neppure individuato e contestato distintamente. Gli elementi acquisiti
non hanno permesso di svelare in modo compiuto e circostanziato un circuito relazionale
unitario e tendenzialmente stabile tra gli indagati, forme organizzative, sia di tipo
gerarchico che mediante divisione dei compiti e dei ruoli, basi logistiche e mezzi
strumentali alla commissione delle singole attività delittuose, forme di copertura,
condivisione e ripartizione dei proventi dello spaccio tra gli imputati, riconducibilità delle
attività criminosa dei singoli sotto un’unica “regia” e nell’ ambito di un condiviso e
predeterminato programma associativo. Infatti, anche il collaboratore di giustizia Di
Stefano Roberto, ritenuto attendibile nella sua versione originaria dei fatti, resa prima
della ritrattazione, aveva già affermato che non esisteva una cassa comune e che i
proventi della attività di spaccio dello stupefacente venivano dallo stesso trattenuti, il che
smentisce la configurabilità dela struttura organizzata del traffico gestito. Le dichiarazioni
rese poi dal collaboratore Terlati Emanuele risultano lontane nel tempo e riguardanti fatti
estranei alla contestazione. Anche le conversazioni intercettate, seppure paiano
avvalorare l’ipotesi accusatoria, escludono però la finalità mafiosa delle condotte, il che
vale anche per la detenzione ed il porto dell’arma, impiegata per scopi personali legati
all’abbattimento di un cane.
b)

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275

cod.proc.pen. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha colmato il difetto di
motivazione dell’ordinanza applicativa, che non ha soltanto integrato, così violando il
precetto normativo e la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione; in particolare,
non si è assegnato alcun rilievo, anche ai fine di riscontrare l’attualità del pericolo di
recidivazione specifica, al decorso del tempo dalla commissione dei presunti reati, alla
dedizione a lecita attività lavorativa sino alla data dell’arresto, all’assenza di precedenti
specifici per fatti di criminalità organizzata ed alla confessione resa in ordine ai singoli

chiederne l’annullamento per i seguenti motivi:

reati-fine, avendo l’ordinanza considerato soltanto la gravità dei fatti.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.11 ricorrente contesta la sussistenza del requisito della gravità indiziaria con
esclusivo riferimento al delitto associativo di cui al capo 2), in quanto, pur non negando di
essersi dedicato all’attività di spaccio di stupefacenti, assume che tale operato sarebbe
stato condotto in via individuale al di fuori dell’inserimento in qualsiasi struttura
organizzata.
1.1 Giova ricordare in via preliminare che, ai fini dell’emissione di una misura

dall’art. 273 cod.proclpen., devono essere acquisite emergenze probatorie, di natura
logica o rappresentativa, che, contenendo “in nuce” gli elementi costitutivi della
fattispecie penale contestata, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la
responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, ma
consentono, per la loro consistenza, di prevedere che nel prosieguo delle indagini saranno
idonei a dimostrare tale responsabilità ed al tempo stesso giustificano una qualificata
probabilità di colpevolezza (Cass. sez. 6, n. 35671 del 06/07/2004, sez. 4, n. 37878 del
6/7/2007, Cuccaro ed altri, rv. 237475; sez. 1, n. 20536 del 13/4/2011, Palmanova, rv.
250296). In particolare, questa Corte ha affermato: “In tema di misure cautelari
personali, ia nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non
si atteggia allo stesso modo del termine analogo inteso quale elemento di prova idoneo a
fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una
misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un
giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati
addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il
giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. come si desume dall’art.
273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192
cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una
particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)”
(Cass. sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi e altri, rv. 253511).
Ciò posto, ritiene la Corte che il Tribunale di Caltanissetta con l’ordinanza impugnata
abbia offerto una giustificazione razionale, compiuta e conforme ai criteri normativi delle
ragioni della decisione assunta di conferma del provvedimento impositivo della massima
misura coercitiva guanto al delitto di cui al capo 2).
1.1Quanto alla sua configurabilità, in primo luogo non è dato scorgere alcun profilo
di contraddittorietà della motivazione, intesa quale contrasto logico interno alle
argomentazioni cne giustificano le decisioni assunte, tra il disposto annullamento
dell’ordinanza genetica per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso
e la sua conferma per i restanti addebiti: la prima statuizione è frutto della constatazione
del contenuto generico delle informazioni sulla militanza mafiosa del Nicosia, rese dal
collaboratore Cascino per averlo costui incluso tra gli affiliati del clan Rinzivillo in assenza

cautelare personale, per integrare il requisito dei “gravi indizi di colpevolezza”, preteso

della specificazione delle condotte compiute e dei periodi temporali di riferimento, mentre
l’altro collaboratore Davide Nicastro aveva smentito siffatte indicazioni. Il contributo
conoscitivo offerto dai collaboratori Terlati e Di Stefano è stato, invece, valorizzato, non
già quale elemento dirimente per efficacia dimostrativa e persuasività, ma quale dato di
partenza, significativo dell’inserimento del Nicosia nel mercato locale degli stupefacenti
sin dall’anno 2004 e dell’attività svolta “nell’ambito della famiglia gelese dei Rinzivillo” con
condotte protrattesi anche negli anni 2012-2013. Partendo da questa piattaforma iniziale
il quadro indiziario si è arricchito delle informazioni offerte da elementi eterogenei, quali
le intercettazioni telefoniche ed ambientali e le videoriprese, dai quali si è ricavata
dimostrazione di:
– continui contatti tra l’indagato ed Antonio Radicia, nonchè altri soggetti di Gela, quali

altri, tutti a vario titolo coinvolti nei medesimi traffici di droga;
– ripetizione lungo un consistente arco temporale di mesi dei medesimi contatti verificatisi
in luoghi diversi, ma tra gli stessi soggetti;
– utilizzo nelle conversazioni telefoniche di un linguaggio criptico convenzionalmente
prestabilito e maggiore libertà espressiva caratterizzante i dialoghi tra presenti,
intercettati quando svoltisi all’interno dell’autovettura del ricorrente e senza incertezze
riferiti all’acquisto, al trattamento e confezionamento, nonché alla cessione di plurimi
quantitativi di stupefacente, ai crediti maturati, al loro recupero, alla programmazione di
nuovi acquisti di sostanza da smerciare.
Da tali emergenze fattuali con corretto procedimento inferenziale il Tribunale ha
tratto conferma della stabilità e protrazione dei rapporti illeciti intercorsi tra i predetti
soggetti, non interrotti nemmeno dalla sottoposizione del Radicia agli arresti domiciliari, e
caratterizzati da consolidata interazione, che trascende la occasionale comunanza di
interessi per assumere valore indiziante dell’esistenza di un’organizzazione, dagli stessi
composta, finalizzata a gestire quei traffici illeciti in via permanente e con inalterata
proiezione verso future analoghe iniziative. L’ordinanza in verifica ha dunque evidenziato
con ricchezza di argomenti illustrativi e di concreti riferimenti fattuali le ragioni della
ravvisata sussistenza dei tratti caratteristici dell’associazione prevista e sanzionata
dall’art. 74 d.p.r. nr. 309/90. A tal fine ha indicato:
-la precisa ripartizione dei ruoli tra i soggetti che avevano collaborato tra loro, alcuni
aventi funzioni direttive, altri preposti agli approvvigionamenti, altri, come il Nicosia,
incaricati di mantenere contatti tra fornitori e spacciatori al dettaglio e di tagliare e
confezionare le dosi, altri attivi nella distribuzione agli acquirenti;
-la disponibilità di basi logistiche per la conservazione della droga e la sua successiva
consegna agli spacciatori, costituite dalle abitazioni del Radicia e dello Schembri e di
plurimi canali di ri”,- ornimento;
-il ricorso a comunicazioni mediante linguaggio criptico e la condivisa preoccupazione per
arresti e sequestri da parte delle forze dell’ordine;
– l’esistenza di contabilità comune, riferibile al Radicia ed al Domicoli, cui anche il Nicosia
aveva fatto riferimento in dialogo intercettato col Radicia, costituita da un manoscritto
recante annotazioni di nomi personali e somme di denaro, posto sotto sequestro.
1.2 Ebbene, a fronte di tale compendio indiziario, il ricorrente, che non nega, né di
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Giuseppe Domicoli, Ivan Casciana, Giuseppe Piacenti, Davide Pardo, Gaetano Smecca ed

avere preso parte alle conversazioni captate, né l’interpretazione offerta dai giudici
cautelari circa il loro significato, ha riproposto col ricorso gli stessi identici argomenti che
il Tribunale ha già disatteso, laddove ha escluso che i comportamenti dallo stesso
compiuti e quelli ascrivibili ai coindagati fossero da addebitare ad interesse individuale,
legato all’assunzione personale della droga, e non ad un fine illecito comune, che ha
individuato nella gestione del narcotraffico nel contesto locale grazie ad un sistema di
sinergie che li aveva condotti ad operare in modo congiunto, coordinato e continuativo.
In tal modo si è offerta corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte,
secondo i quali “In tema di stupefacenti, l’esistenza di una associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni

illecita” (sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava e altri, rv. 262981), della stabilità dei
rapporti e dell'”affectio socíetatis”, mentre la partecipazione del singolo al sodalizio
criminoso, non richiedente un’investitura formale, può essere ricavata dalla commissione
di singoli episodi criminosi, che, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare un
ruolo specifico, funzionale all’operato ed al raggiungimento degli scopi dell’associazione,
assolto con la coscienza e volontà dell’autore di fare parte dell’organizzazione (sez. 6, n.
50965 del 02/12/2014, D’Aloia, rv. 261379; sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013,
Abbondanza e aitri, rv. 257991; sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, rv. 254498).
Risulta poi di particolare rilievo per il presente caso il principio di diritto affermato
dalla giurisprudenza, secondo il quale “L’associazione per delinquere finalizzata al traffico
di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone
accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di
droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli
acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo,
non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del
fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il
contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo
svolgimento dell’intera attività criminale” (Cass. sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012,
Ambrosio e altri, rv. 251574).
1.3 Oltre a ciò, le doglianze proposte si risolvono nella pretesa diversa
considerazione, in chiave non indiziante, delle stesse risultanze probatorie considerate dai
provvedimenti cautelari, operazione preclusa a questa Corte perché appannaggio
esclusivo del giudice di merito. Del resto i richiami alle operazioni di sequestro ed arresto
del Radicia e del Mangiameli sono stati operati in funzione di riscontro della correttezza
logica e giuridica dell’interpretazione dei dialoghi captati come riguardanti traffici di droga
d’interesse comune dei soggetti coinvolti e dei coindagati.
1.4 Anche le obiezioni incentrate sullo scarso significato probatorio del manoscritto,
contenente appunti sulla contabilità, sono superate dal Tribunale con rilievi pertinenti e
logici, incentrati sulla condivisione di quegli appunti tra il Radicia, il Nicosia ed altro
coimputato e sul ,:atto che l’annotazione dei nomi di alcuni presunti sodali poteva trovare

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intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività

spiegazione con prelievi di sostanza nel loro interesse personale e di cui avevano dovuto
rendere conto all’organizzazione. Tanto è già sufficiente a superare le obiezioni incentrate
sulle dichiarazioni del Di Stefano circa l’inesistenza di una cassa comune, smentite da
quanto riportato nel provvedimento sulla base di oggettive risultanze.
2. Risulta inammissibile perché affetto da generica formulazione il motivo volto
negare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 152/91: in
modo del tutto apodittico ed autoreferenziale si assume che la condotta contestata non
sarebbe stata commessa per conto e per avvantaggiare il sodalizio mafioso, né col
metodo tipico di siffatta organizzazione, ma non si illustrano i profili fattuali e giuridici di
tale assunto in modo da dimostrare i vizi dedotti ed inficianti il provvedimento impugnato.
3. E’ privo di fondamento anche il motivo che assume l’insussistenza di esigenze

come tale profilo sia irrilevante a fronte della protrazione di analoghe condotte illecite per
un lungo lasso temporale, circostanza indicativa della radicata dedizione al narcotraffico e
del mantenimento dei vincoli personali e criminali che lo avevano reso possibile,
confermata del resto anche dai precedenti penali plurimi, gravi e specifici. Infine, è molto
ben chiaramente espressa e giustificata dal Tribunale la convinzione che la custodia in
carcere mantenuta è funzionale ad impedire la reiterazione di altri gravi reati, simili a
quelli contestati nel presente procedimento, il che assolve in modo compiuto, logico e

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privo di vizi agli oneri giustificativi gravanti sui giudici cautelari.
Per le considerazioni svolte il ricorso è infondato in tutte le sue deduzioni e va
respinto, il che comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasrnettersi„ a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

cautelari per il tempo trascorso dalle condotte contestate. Il Tribunale ha già rilevato

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