Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 509 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 509 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Costadoni Giovanna, nata a Lecco il 12/7/1965
Gilardi Dalmazio, nato a Lecco il 3/4/1963
avverso la sentenza 23/1/2014 della Corte d’appello di Milano, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Gilardi; annullamento senza rinvio per prescrizione con riferimento alla
posizione di Costadoni Giovanna;
udita per la parte civile Belloli Mario, l’avv. Nadia Invernizzi che si associa
alla richiesta del PG e chiede la conferma delle statuizioni civili

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 23/1/2014, la Corte di appello di Milano, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di

1

Lecco, in data 28/1/2013,

Data Udienza: 07/01/2015

dichiarati prescritti alcuni reati, riduceva la pena inflitta a Gilardi Dalmazia,
rideterminandola in anni cinque, mesi due di reclusione ed €.2.400,00 di
multa per i residui reati di estorsione (in danno di Galbiati Andrea), nonché
di usura (ai danni di Molteni Cristina Maria – capo 5 – e di Belloli Mario capo 12); confermava la condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione inflitta a
Costadoni Giovanna per il reato di corruzione di pubblico ufficiale per atti
contrari ai doveri d’ufficio .

Avverso tale sentenza propone ricorso Costadoni Giovanna

personalmente e Gilardi Dalmazio per mezzo del suo difensore di fiducia.

4.

Costadoni Giovanna solleva due motivi di ricorso con i quali deduce

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed eccepisce
l’intervenuta prescrizione del reato.
Quanto al primo motivo deduce che nella fattispecie non sussistono gli
estremi del reato in quanto gli stessi giudici del merito hanno riconosciuto
che non vi è prova di protesti effettuati in ritardo in quanto la Costadoni ha
sempre pagato la cambiali che le venivano presentate.
Quanto al secondo motivo eccepisce che la decorrenza della prescrizione
deve essere collocata al 31/1/2006, data della perquisizione effettuata
nell’ufficio UNEP del Tribunale di Lecco, in quanto a partire da tale data il
De Nicolo veniva dispensato dalla gestione delle levate di protesto dei titoli
cambiari e dai pignoramenti mobiliari ed immobiliari.

5.

Gilardi Dalmazio solleva sei motivi di ricorso con i quali deduce:

5.1

Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, dolendosi

della incompatibilità, a norma dell’art. 34, comma 2 bis cod. proc. pen. del
dott. Ambrogio Celon, Presidente del Collegio in primo grado, per aver
svolto funzioni di Gip
5.2

Inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona

offesa, Galbiati Andrea, ex art. 512 cod. proc. pen., non potendosi
considerare imprevedibile il decesso dello stesso, trattandosi di persona
anziana.
5.3

Nullità del decreto che ha disposto il giudizio per nullità dei capi di

imputazione 5 e 12 in quanto indeterminati.
2

3.

5.4

Violazione di legge in relazione agli episodi di usura contestati per

difetto dell’elemento soggettivo
5.5

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla

mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di minaccia o di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
5.6

Violazione dell’art. 62 bis cod. pen., dolendosi della mancata

applicazione della massima riduzione della pena in virtù delle attenuanti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso di Costadoni Giovanna non è inammissibile. Le questioni

dedotte con il primo motivo di ricorso, infatti, non sono manifestamente
infondate in quanto propongono censure in ordine alla sussistenza dei
presupposti del reato di corruzione propria che, anche se non evidenziano
elementi di manifesta illogicità della motivazione, ne fanno emergere i
caratteri problematici.

2.

Di conseguenza il reato si è prescritto per essere decorso il termine

massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, tenendo conto anche dei
196 giorni di sospensione per l’adesione del difensore alle astensioni
collettive indette dall’organismo di categoria. Ciò comporta l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Costadoni Giovanna.

3.

Per quanto riguarda il ricorso di Gilardi Dalmazio, preliminarmente

va rilevato che non può essere accolta l’istanza di rinvio presentata dal
difensore per malattia del proprio assistito in quanto la presenza
dell’imputato nel giudizio per cassazione non è richiesta ai fini dell’esercizio
del diritto di difesa. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, nel
giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti
ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica
dell’avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori; ne consegue che, in tal caso, non riveste alcun rilievo
il personale impedimento dell’imputato posto a fondamento dell’istanza di
rinvio dell’udienza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11621 del 23/01/2012 Ud.
(dep. 26/03/2012) Rv. 252471).

3

generiche.

4.

E’ manifestamente infondato il primo motivo in punto di nullità del

procedimento per la pretesa incompatibilità del giudice Ambrogio Ceron,
presidente del Collegio in primo grado. Secondo l’insegnamento delle
Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l’eventuale incompatibilità del giudice
costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del
giudizio (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 23 del 24/11/1999 Ud.

(dep.

01/02/2000 ) Rv. 215097). Per questo è stato anche recentemente ribadito
che l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non

provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di
ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura
di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25013 del
04/06/2013 Ud. (dep. 06/06/2013 ) Rv. 257033). Nel caso di specie è lo
stesso ricorrente che dà atto del rigetto della sua istanza di ricusazione, per
cui la questione non può essere riproposta sotto forma di nullità.

5.

E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo in punto di

inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa in
sede di denuncia/querela. Nel caso di specie il Tribunale di Lecco ha
acquisito (ed utilizzato) la denuncia/querela ai sensi dell’art. 512 cod. proc.
pen. essendo deceduto, il Galbiati nelle more del giudizio. Orbene, non v’è
dubbio che per definizione la morte di qualunque persona sia un evento
certus an ma incertus quando. La Corte territoriale ha respinto l’analoga
eccezione sollevata con i motivi d’appello, osservando che, sebbene il
soggetto fosse in età avanzata, al momento della presentazione della
denuncia non segnalava alcuna condizione così gravemente patologica e
degenerativa, da far presagire e considerare imminente un simile evento.
Tali considerazioni in fatto, che non possono essere oggetto di diverso
apprezzamento in sede di legittimità, giustificano il giudizio di non
prevedibilità dell’evento che costituisce condizione imprescindibile per
consentire la lettura di quegli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione,
a norma dell’art. 512 cod. proc. pen.

6.

Una volta ritenuta legittima l’acquisizione delle denuncia/querela

della persona offesa deceduta nelle more del giudizio, resta il problema di
valutarne la consistenza probatoria alla luce della giurisprudenza CEDU,
come recepita dalle Sezioni Unite di questa Corte. In punto di diritto, infatti,

4

incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del

le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che le dichiarazioni
predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché
legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi
affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della
CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della
responsabilità penale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010 Ud.
(dep. 14/07/2011 ) Rv. 250199).

In motivazione la Corte ha rilevato che:

«Il principio affermato

dalla giurisprudenza europea è dunque che «i diritti della difesa sono limitati
in modo incompatibile con le garanzie dell’art. 6 quando una condanna si
basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una
persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella
fase istruttoria né durante il dibattimento» (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c.
Italia; sent. 13 ottobre 2005, Bracci, cit.; sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c.
Italia; sent. 19 ottobre 2006, Majadallah, cit.; sent. 18 maggio 2010,
Ogaristi c.Italia), e ciò anche quando il confronto è divenuto impossibile per
morte del dichiarante o per le sue gravi condizioni di salute (sent. 7 agosto
1996, Ferrantelli e Santan gelo c. Italia; seni -. 5 dicembre 2002, Craxi c.
Italia), ovvero quando l’irreperibilità del dichiarante sia giuridicamente
giustificata da un diritto di costui al silenzio, come nel caso di coimputati
(sent. 20 aprile 2006, Carta c.Italia) o di imputati di reato connesso (sent.
27 febbraio 2001, Lucà c. Italia).
In sostanza, dall’art. 6 della CEDU, per come costantemente e
vincolati vamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una
norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto – recepita
nel nostro ordinamento tramite l’ordine di esecuzione contenuto nell’art. 2
della legge 4 agosto 1955, n. 848 – che prescrive un criterio di valutazione
della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna
non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese
da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare
né nella fase istruttoria né durante il dibattimento».

8.

Tuttavia, dato il valore vincolante dell’interpretazione dell’art. 6 della

CEDU come fornito dalla Corte di Strasburgo, non si può non tener conto
delle successive evoluzioni della giurisprudenza della Corte EDU. A questo
riguardo, occorre considerare che, con la pronuncia della Grande Chambre,

5

7.

Tahery Al Kawaja c. Regno Unito del 15/12/2001, la Corte di Strasburgo ha
operato una rirnodulazione delle linee interpretative fino ad allora proposte,
ritenendo compatibile con le garanzie della Convenzione la condanna
fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il
sacrificio del diritto di difesa (ovvero l’impossibilità di interrogare
direttamente il teste fondamentale) risulti bilanciato da “adeguate garanzie
procedurali”. Con tale pronuncia la Corte EDU attenua la rigidità del suo
precedente indirizzo interpretativo, temperandone la portata con l’ulteriore

in misura determinante su una testimonianza non sottoposta a
controinterrogatorio, ne’ nella fase dell’istruzione ne’ in quella del
dibattimento, integra una violazione dell’art. 6, pp. 1 e 3, lett. d) Conv., solo
se il pregiudizio così arrecato alla difesa non sia stato controbilanciato da
elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di
assicurare l’equità della procedura nel suo insieme.

9.

Le garanzie procedurali – a ben vedere – altro non sono che i “dati

di contesto” compatibili con la testimonianza “critica”. Esse consistono nella
contestuale valutazione di tutti quei contrappesi che possono bilanciare,
sotto il profilo della complessiva equità del procedimento, l’oggettiva
restrizione subita dalla difesa a causa dell’utilizzazione di una prova
determinante sottratta alla garanzia del contraddittorio. Nel caso di specie il
dato della decisività della testimonianza della persona offesa non sottoposta
a contraddittorio è bilanciato dalle dichiarazioni parzialmente confessorie del
Gilardì che, in sede di esame dibattimentale < denaro al Galbiati e la previsione dei relativi interessi, ammetteva di aver
profferito la frase, per cui, se (il Galbiati) non l’avesse pagato, gli avrebbe
“sterminato la famiglia”».

10.

Pertanto legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto raggiunta

la prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione ai
danni di Galbiati Andrea, a lui ascritto al capo 2 dell’imputazione.

11.

Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso in punto di pretesa

nullità del decreto che dispone il giudizio, le censure del ricorrente sono
inammissibili in quanto la nullità del decreto che dispone il giudizio per
insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non

6

regola secondo cui un provvedimento di condanna che si basi unicamente o

può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza,
entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 50098 del 24/10/2013 Ud. (dep. 12/12/2013 ) Rv. 257910 ).

12.

Le censure sollevate con il quarto e quinto motivo di ricorso sono

inammissibili in quanto ripropongono obiezioni in fatto già esaminate e
respinte dalla Corte d’appello con motivazione congrua e priva di vizi logico

13.

Infine sono manifestamente infondate anche le censure sollevate in

punto di generiche e dosimetria della pena in quanto la sentenza impugnata
ha specificamente e correttamente motivato sulle ragioni per le quali ha
ritenuto di escludere la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro
massima estensione.

14.

In conclusione il ricorso di Gilardi Dalmazio deve essere dichiarato

inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C. 1.000,00 alla Cassa delle
ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile
Belloli Mario, che si liquidano in complessivi €.3.000,00, oltre spese
generali, IVA e CPA accessori di legge

P.Q.M.

Respinta l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del Gilardi per
impedimento dell’assistito, dichiara inammissibile il ricorso di Gilardì
Dalmazio, che condanna al pagamento delle spese processuali e della
somma di €.1.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile, Belloli Mario, che si liquidano in
C.3.000,oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Costadoni
Giovanna per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso, il 7 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

giuridici.

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