Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50899 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50899 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCIARELLI ELIO MARIO N. IL 23/01/1940
avverso l’ordinanza n. 104/2014 GIP TRIBUNALE di VASTO, del
06/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500 in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il r si ente

La difesa di Masciarelli Elio Maria sottoposto ad indagine, propone ricorso avverso l’ordinanza del
06/12/2014 con il quale il Gip del Tribunale di Vasto ha respinto l’istanza di l’archiviazione della
notizia di reato a suo carico in relazione al reato di cui all’art. 372 cod. pen. e disposto
l’imputazione coatta.
Si lamenta violazione di legge nella parte in cui il Gip ha ritenuto legittima l’opposizione proposta
dalla parte offesa malgrado il titolo del reato non ne consentisse la qualificazione in tal senso, oltre
che per aver ritenuto tale opposizione ammissibile, malgrado non avesse articolato nuovi elementi
di indagine.
Il ricorso è inammissibile in quanto avverso il provvedimento di imputazione coatta, stante la
mancanza di natura definitoria del procedimento, è abilitato a proporre ricorso esclusivamente il
P.m., la cui attività viene sottoposta a disposizioni non condivise (da ultimo Sez. 5, n. 6807 del
21/01/2015, DR e altro, Rv. 262688), posto che sulla possibilità di esercitare l’azione penale,
l’unica interlocuzione ammessa dal codice è quella tra Gip e P.m. mentre l’inammissibilità
dell’opposizione della parte offesa contestata, non costituisce elemento essenziale ad indurre la
decisione di disporre l’imputazione coatta, che costituisce comunque espressione di un potere
rimesso al giudice,a prescindere dall’intervento della parte privata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA