Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50898 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50898 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE FELICE N. IL 25/04/1978
avverso la sentenza n. 2532/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/11/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il P
te
Genovese Felice propone ricorso avverso la sentenza del 23/10/2014 con la quale la Corte d’appello
di Brescia, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 73
comma 5 d.P.R. 309/90 e la sanzione applicata dal primo giudice.
Nel ricorso si deduce violazione di legge, per mancata applicazione dei limiti edittali stabiliti alla
1.n.79 del 2014.
Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il giudicante nella pronuncia
impugnata ha espressamente considerato i nuovi limiti edittali stabilendo la congruità della sanzione
determinata anche alla luce di tali nuovi elementi valutativi, in considerazione della particolare
natura dei fatti.
L’interessato, pur formalmente evocando il richiamo alla nuova disciplina, di fatto sollecita una
nuova determinazione di merito lamentando la mancata considerazione di elementi valutati opposti
a quelli esaminati dal Corte, così di fatto sollecitando in questa sede, a fronte dell’applicazione di
una pena legale una nuova, non consentita valutazione di merito, estranea a questa fase del giudizio.