Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50898 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50898 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTANARI ANGELO N. IL 28/10/1974
COSTANZI LUCA N. IL 25/03/1976

?6— A o
avverso la sentenza n. 440/2011 TRIBUNALE difANCOIU del
03/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C. S’iaR DA cclerVE
che ha concluso per .e r ti CL.14.( at t i
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 03.10.2012 il Tribunale di Pesaro in composizione
monocratica dichiarava Angelo Montanari e Luca Costanzi colpevoli della
contravvenzione di cui all’art. 650 Cod. pen. per avere, nella loro qualità di
amministratori della ditta “Eurocom”, omesso di ottemperare all’ordinanza emessa,
per ragioni di sanità ed igiene pubblica, dal sindaco del comune di Novafeltria che
imponeva particolari dimensioni del materiale in ingresso e l’idonea copertura di tale

I due imputati erano quindi condannati alla pena di Euro 200- di ammenda
ciascuno.2. Avverso tale sentenza proponevano appello sia il Montanari che il Costanzi che
con tale impugnazione invocavano riforma assolutoria ed avanzavano subordinate di
merito; in particolare deducevano :
2.1 Luca Costanzi : a) doversi pronunciare riforma assolutoria, in quanto per gli
stessi fatti era stato già condannato con sentenza 10.02.2012 dello stesso Tribunale
di Pesaro; b) doversi concedere le circostanze attenuanti generiche e ridurre la pena
al minimo di legge; c) doversi applicare la sospensione condizionale della pena.2.2 Angelo Montanari : a) l’ordinanza del sindaco avrebbe dovuto essere
disapplicata, perché non consentita in una materia, quella ambientale, presidiata da
specifica normativa; comunque non vi era prova che il provvedimento sindacale
fosse giustificato dagli accertamenti compiuti sulle emissioni dell’impianto
produttivo; b) non potersi comunque superare il dubbio sulla colpevolezza
dell’imputato; c) concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e
quello della non menzione.I due appelli venivano trasmessi a questa Corte ex art. 593, comma 3, e 568,
comma 5, Cod. proc. pen.Considerato in diritto
1. I ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili, con le dovute
conseguenze di legge.2.

Per quanto riguarda l’imputato Montanari, deve essere rilevato come

l’impugnazione (proposta come appello, ma qualificata di necessità ricorso, nella
fattispecie non essendo consentito l’appello in ragione della pena irrogata
dell’ammenda : cfr. art. 593, comma 3, Cod. proc. pen.) sia stata proposta dall’ avv.
Teresa Lagreca non iscritta nell’albo speciale della Corte di cassazione. La mancanza

materiale.-

di tale imprescindibile qualifica soggettiva induce l’inammissibilità del ricorso, come
espressamente previsto dall’art. 613, primo comma, Cod. proc. pen.- Tale esito si
impone anche nel caso, come il presente, in cui l’atto della parte sia stato
erroneamente proposto come appello, e quindi qualificato ricorso, onde non
consentire impropri aggiramenti della norma. In tal senso si veda Cass. Pen. Sez. 1°,
n. 45393 in data 16.11.2011, Rv. 251464, Tedeschi, e le altre del tutto conformi :
“E’ inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato l’appello proposto dal
difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione”.

3. Deve essere dichiarato inammissibile anche il ricorso del Costanzi, pur
proposto da difensore abilitato a difendere davanti a questa Corte, per la primaria
ragione che lo stesso, proposto come appello, contiene in sé deduzioni prettamente
di merito e non di legittimità. Esso, invero, avanza richieste tutte volte alla riforma in
sede di merito (concedere le attenuanti generiche, ridurre la pena inflitta, applicare il
beneficio della sospensione condizionale della pena), così invocando rivalutazione del
complesso decisorio, tipica dell’appello, ma non denuncia vizi di legittimità
(violazione di legge o vizi di motivazione).- Il motivo d’impugnazione secondo cui si
sarebbe trattato di una sentenza che viola il principio del ne bis in idem ribadisce
(pur sempre sotto il già rilevato profilo della rivalutazione in fatto) analoga
deduzione già proposta davanti al Tribunale ed in quella sede risolta (e dunque il
ricorrente manca di confrontarsi, sul punto, con la motivazione della decisione
impugnata) così incorrendo nel vizio dell’aspecificità. E’ del tutto evidente, peraltro,
che la decisione qui in esame (la sentenza resa in data 03.10.2012) ha, quale
oggetto giuridico, la violazione dell’ordinanza sindacale, e dunque il reato di cui
all’art. 650 Cod. pen. che non può essere confuso con la violazione della disciplina
specifica (di tipo ambientale), avente altro oggetto e diversa data di consumazione,
di cui alla precedente sentenza (emessa il 10.02.2012). E’ del tutto evidente,
pertanto, che la denunciata duplicazione non è ravvisabile già in base a quanto
proposto dal ricorrente, non trattandosi dello stesso fatto. Sotto ogni profilo il ricorso
del Costanzi deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.4. In definitiva entrambi i ricorsi, manifestamente infondati per i motivi sopra
esposti, devono essere dichiarati inammissibili ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod.
proc. pen.- Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna dei singoli ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta
congrua, di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nei ricorsi palesemente infondati o proposti senza rispetto dei
termini e delle forme di legge (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).2
,

L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame dello stesso nel merito.-

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla
Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 26 Novembre 2013 Il Presidente

Il Consigliere est.

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