Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50897 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50897 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REZAEI AMIR N. IL 01/06/1988
RAHMATI ELIAS N. IL 01/06/1991
avverso la sentenza n. 3195/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante anche in capo al Rahrnati nonché riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva, all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata
riduzione della pena.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.), investendo all’evidenza il merito stesso del giudizio (primo
motivo) o implicando l’esercizio di competenze tipiche del giudice di merito, quale la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio attraverso il diniego o il riconoscimento delle
attenuanti generiche e la loro concreta applicazione nonché l’apprezzamento dell’incidenza
della recidiva in funzione della dosimetria della pena.
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015

Gli imputati Rezaei Amir e Rahmati Elias ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte di
Appello di Brescia che, a conferma – per quanto li concerne – di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GIP del locale Tribunale in data 17/04/2014, ne ha ribadito la condanna alle
pene rispettive di due anni e cinque mesi di reclusione (Rezaei) e di due anni, quattro mesi e
venti giorni di reclusione (Rahmati) per concorso nei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, tentata truffa aggravata, usurpazione di funzioni pubbliche, falsificazione di
documenti e di permessi di guida (artt. 110, 337, 582, 585, 61 n.2, 56, 640 cpv. n.2, 347,
477, 482 cod. pen.) nonché di guida senza patente (art. 116, comma 13 C.d.S.) il solo Rezaei.

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