Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50894 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50894 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
Data Udienza: 26/11/2015
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAHIM AZIZ N. IL 01/01/1986
avverso la sentenza n. 1589/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
L
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Milano su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Fahim Aziz ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di
due anni e nove mesi di reclusione ed C 10.000,00 di multa per il reato di detenzione continuata a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina, eroina e hashish (artt.
81 cpv. cod. pen., 73 comma 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove re 2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione in ordine alla non rilevata sussistenza dei presupposti atti giustificare una pronuncia di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.