Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50894 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50894 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PISA OTTAVIO N. IL 08/01/1948
avverso la sentenza n. 1497/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto

1.

Con sentenza del 27.4.2012 la corte d’appello di Palermo confermava la

sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Sciacca in data 10.1.2011, di condanna
di DI PISA Ottavio, alla pena di anni uno e mesi sette di arresto per il reato di cui
all’art. 699 cod.pen., per essere stato colto, -in sede di controllo mentre percorreva
con il fratello contrada S. Leonardo di Caltabellotta il 14.9.2009-, in possesso di un

una mazza, rinvenuta sotto il sedile, dell’auto a bordo della quale fu controllato,
nonché di una mazza di ferro. Inizialmente portato a giudizio per rispondere del reato
di cui all’art. 4 L. 110/75, il Di Pisa veniva condannato per il reato di cui all’art. 699
cod.pen., in riferimento al porto del coltello, avendosi avuto riguardo a coltello a
serramanico, del genere pugnale, in relazione al quale il porto è comunque vietato,
indipendentemente dalle circostanze di tempo e di luogo: tale modus opinandi veniva
confermato dalla corte d’appello che condivideva anche la valutazione operata sotto il
profilo sanzionatorio, considerato il precedente specifico fatto registrare dall’imputato.
Non veniva ritenuta necessaria l’integrazione istruttoria, reputata avulsa dal predicato
della necessità ai fini della decisione.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l’imputato

personalmente, con cui deduceva :
2.1 Violazione di legge penale processuale , mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di porto
abusivo di armi: sarebbe stato trascurato che il Di Pisa era titolare di licenza di porto
di fucile anche per uso di caccia, con il che doveva ritenersi autorizzato per l’esercizio
venatorio a portare oltre che le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle
esigenze venatorie. L’intervenuta esclusione di tale utensile tra quelli destinati alle
attività venatoria sarebbe per il ricorrente incomprensibile, così come errata fu la
valutazione del contesto nel quale l’imputato venne controllato, laddove era
accompagnato dal fratello a svolgere attività venatoria. Veniva quindi lamentato che
non fosse stato sentito il fratello sul punto , nonché sulla destinazione della mazza.
2.2 Violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen., 597 c. 1
cod.proc.pen.,mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego
delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena: sarebbe
manchevole la sentenza perché non fu motivato sulla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche;i1 richiamo al precedente sarebbe del tutto fuori luogo,
considerato che risale a quaranta anni fa. Il mancato esame e la conseguente mancata
confutazione delle deduzioni avversarie configurerebbe un vizio grave che dovrebbe
portare alla censura della sentenza.

2

pugnale lungo cm. 28, con lama di cm. 9,5, collocato nella portiera anteriore e di

Considerato in diritto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La valutazione operata dai giudici del merito si colloca in perfetta assonanza con
l’orientamento di questa Corte , secondo cui il pugnale, avente come destinazione
naturale l’offesa alla persona ed il cui porto è per tale ragione vietato in modo assoluto ,

49746, Rv 245986; Sez. I, 17.11.1994, n. 5509, Rv 200637). Pertanto non poteva
l’imputato sentirsi facoltizzato al porto, sol perché titolare di licenza per il porto di
fucile da caccia, trattandosi di arma ( il pugnale) il cui porto è vietato; in ogni caso
l’assunto difensivo di essere stato il pugnale utilizzato dall’imputato per esigenze
venatorie, non poteva essere recepito, in quanto Di Pisa non fu colto nel corso o alla
conclusione di alcuna battuta di caccia, non essendo stato trovato con l’attrezzatura
idonea allo scopo (i fucili ad es.). Tra gli utensili da punta e da taglio che l’imputato
sostiene di avere potuto portare con sé per esigenze venatorie, certamente non poteva
rientrare il pugnale, caratterizzato da un congegno di apertura della lama a scatto e
quindi ritenuto ragionevolmente di maggiore offensività alla persona. In tale situazione
è stato corretto ritenere l’assoluta superfluità di rinnovazioni istruttorie, che non
avrebbero potuto condurre ad accreditare la liceità del comportamento.
Quanto alla misura della pena, i giudici del merito hanno fissato la pena su base
minima, ritenendo di non accedere alla richiesta di concessione delle circostanze
attenuanti generiche, in ragione del fatto che il medesimo registrava un precedente che,
per quanto risalente nel tempo, era specifico. La valutazione non manifestamente
illogica, rientra nei margini della plausibile opinabilità di apprezzamento, opinabilità non
censurabile in detta sede.
p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 26 Novembre 2013.

rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette ( Sez. I, 15.12.2009, n.

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