Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50893 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50893 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILLA EMANUELE N. IL 24/10/1973
avverso la sentenza n. 2649/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

24303/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato VILLA Emanuele ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Brescia che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 10.12.2014,
appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine ai reati di cui agli artt. 337
c.p. e 582,585 in relazione all’art. 576 (61 n. 2) c.p. e condannato a pena di giustizia.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

Il ricorrente deduce il diverso svolgimento dei fatti rispetto a quanto ritenuto dalle due
sentenze di merito, legati a peculiare stato d’animo del ricorrente per pregresse vicende
familiari e stante la casualità delle lesioni non volute dal ricorrente.
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalal
sentenza con la quale il ricorrente non si confronta in alcun modo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

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