Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50893 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50893 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAVARRINO ARCANGELO N. IL 17/10/1968
avverso la sentenza n. 1/2011 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 07/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sok0/9_
che ha concluso perJ SLrjtJ.u)4
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Udito, per la parte civile, l’Avv Atzyuku, puN
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Uditi dif sor Avv.
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Data Udienza: 13/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa in data 7 novembre 2011 la Corte d’Assise di Appello di
Lecce confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi che in data 10
giugno 2010 all’esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato aveva
dichiarato l’imputato Arcangelo Navarrino colpevole del reato di omicidio aggravato in
danno di Giuseppe Fragasso, commesso in Fasano il 22 giugno 2009 e con la
contestata recidiva, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen.,

processuali e di custodia in carcere, lo aveva dichiarato interdetto in perpetuo dai
pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per il periodo di espiazione della pena e
condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da
liquidarsi in sede civile, col riconoscimento di una provvisionale in favore di ciascuna
delle parti civili costituite, nonché alla rifusione in favore delle medesime delle spese
di costituzione ed assistenza liquidate.
2. Entrambe le sentenze di merito hanno offerto conforme ricostruzione in
punto di fatto delle vicende relative all’omicidio di Giuseppe Fragasso, colpito
reiteratamente all’interno del circolo ricreativo “Baffo tre” dall’imputato con uno
spiedo di ferro, utilizzato per arrostire le carni, all’esito di una discussione legata al
gioco del videopoker.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del suo difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi:
a) erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 62 cod. pen., comma
1 n. 2, e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere i giudici
di appello escluso la circostanza attenuante della provocazione, nonostante la vittima
avesse per prima percosso esso ricorrente ed avesse impugnato uno spiedino per
aggredirlo, circostanza non considerata;
b) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per
il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in relazione alla oggettiva
gravità del delitto, alla sottovalutazione della confessione resa, nonostante egli
avesse immediatamente ammesso le proprie responsabilità e non avesse alterato lo
stato dei luoghi in proprio favore;
c) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento al disposto
dell’art. 584 cod. pen. e vizio di motivazione: era stata esclusa la configurabilità della
fattispecie di omicidio preterintenzionale sulla scorta di una non corretta lettura delle
dichiarazioni rese negli interrogatori, ove egli aveva descritto accuratamente lo
svolgimento dell’azione ed espresso la propria intenzione di spaventare l’avversario e
di difendersi, ma non di ucciderlo.

lo aveva condannato alla pena di anni venti di reclusione ed al pagamento delle spese

d) Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta operatività della recidiva, che
seppur facoltativa, era stata considerata operante pur in assenza di una congrua
giustificazione.

Considerato in diritto
Da certificazione trasmessa dalla Casa circondariale di Foggia ove l’imputato era
ristretto in stato di custodia cautelare risulta il suo avvenuto decesso in data 12

rinvio della sentenza impugnata perché il delitto di omicidio ascritto al Navarrino è
estinto per morte dell’imputato.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte
dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

dicembre 2012. Ai sensi dell’art. 150 cod. pen., deve disporsi l’annullamento senza

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