Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50892 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50892 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DItLISO NICOLA N. IL 01/01/1965
avverso la sentenza n. 1136/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Diliso Nicola ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia che,
a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Bergamo in
data 20/01/2006, ne ha ribadito la condanna alla pena di otto mesi di reclusione in ordine ai
reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (artt. 337, 582, 585 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.), investendo all’evidenza il merito stesso del giudizio o implicando l’esercizio di una competenza tipica del giudice di merito, quale la determinazione del
trattamento sanzionatorio, esercitata mediante il diniego o il riconoscimento delle attenuanti
generiche e la loro concreta applicazione; quanto all’indulto, la sede tipica della relativa applicazione è quella dell’esecuzione e al giudice di detta fase il ricorrente dovrà rivolgersi.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 337 cod. pen. contestando la correttezza delle valutazioni riferite alla ribadita responsabilità; si duole, inoltre, dell’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva; lamenta,
infine, la mancata applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006.

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