Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50888 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50888 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
TUMINO EMANUELE N. IL 14/04/1981
avverso il provvedimento n. 267/2013 TRIBUNALE di CATANZARO,
del 09/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 07/11/2013

38029/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l.

EMANUELE TUMINO ha presentato istanza di rimessione

del processo pendente avanti la prima sezione penale del
Tribunale di Catanzaro con il n. 1529/12 RGNR, per reato ex art.
Sostiene che avendo sia lui che il padre presentato due
diverse denunce nei confronti di due magistrati della locale
procura della Repubblica, in relazione alla gestione di altri
procedimenti, “chiarissimo” sarebbe che la libera determinazione
del Tribunale penale di Catanzaro “quasi sicuramente potrebbe
essere gravemente pregiudicata dallo scontro in corso” tra
l’imputato e il padre, da un lato, ed i due pubblici ministeri,
dall’altro: il che integrerebbe il legittimo sospetto di cui
all’art. 45 c.p.p..
2. La richiesta deve essere dichiarata inammissibile per

la sua evidente manifesta infondatezza; conseguente è la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 2000 – equa al caso – in favore della Cassa delle
ammende.
La pendenza di due denunce nei confronti di due
magistrati dell’Ufficio della procura della Repubblica (Ufficio
giudiziario di dimensioni cospicue e diverso, tra l’altro, dal
Tribunale giudicante) non integra certamente quel carattere di
“sintomatica abnormità” del contesto ambientale-territoriale che,
solo, è uno dei presupposti dell’istituto della rimessione per
legittimo sospetto

(SU ord. 13687/03).

Del resto

l’insostenibilità del contrario assunto si desume anche dalla
significativa giurisprudenza di questa Corte che, in relazione al
‘confinante’ istituto della ricusazione, ha escluso ripetutamente
che la mera denuncia (addirittura del giudice e ad opera della
parte) abbia rilevanza endoprocessuale (per tutte, da ultimo Sez.
6 sent. 38176/2011)

367 c.p..

38019/13 RG

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000
della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7.11.13

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