Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50887 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50887 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROCINO YURI N. IL 18/06/1986
avverso la sentenza n. 627/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/11/2015

P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 novembre 2015
Il Presidente

La difesa di Trocino Yuri propone ricorso avverso la sentenza del 05/06/2014 con la quale la Corte
d’appello di Brescia, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 pronunciata dal primo giudice.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione, con riferimento all’accertamento di sussistenza del reato
ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso risulta inammissibile per manifestamente infondatezza, quanto ai rilievi sulla
responsabilità in quanto a fronte delle specifiche e logiche deduzioni della Corte di merito, alla luce
delle circostanze di fatto accertate, riguardanti il possesso da parte dell’interessato di una dose di
sostanza stupefacente all’atto in cui accedeva al carcere per visitare il fratello detenuto, sulla base
delle dichiarazioni quest’ultimo ha ritenuto tale dose oggetto di cessione, ricostruzione alla quale si
oppongono proprie opposte valutazioni di merito, che non individuano nella sentenza nessuno dei
vizi rilevabili ai sensi dell’art. 606 comma 1 lette) cod. proc. pen. evocato nell’impugnazione.
Nello stesso senso deve concludersi con riferimento alla sollecitazione al riconoscimento delle
attenuanti generiche, escluse dal giudicante sulla base di motivazioni la cui fondatezza
l’impugnante non contesta, contrapponendo elementi positivi, di cui sollecita la valutazione in
questa sede con un inammissibile nuovo giudizio di merito..

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