Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50885 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50885 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YEFERNI RAFIK N. IL 14/03/1979
avverso la sentenza n. 3047/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Yeferni Rafik ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Brescia
che, a conferma di quella emessa all’esito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
04/07/2014, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di quattro mesi e venti giorni di
reclusione ed C 8000,00 di multa in ordine al reato di cessione di sostanze stupefacenti del
tipo hashish, già contestata l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R.
n. 309 del 1990.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, tanto con riferimento al preteso
carattere inoffensivo della condotta, in realtà connotata da sicuro carattere di offensività a
motivo della sussistente capacità drogante della sostanza sequestrata, quanto con riguardo
all’omesso riconoscimento del beneficio, motivatamente negato dalla Corte territoriale anche
col ricordare che il reato è stato commesso dall’imputato in costanza di misura cautelare applicatagli solo circa due mesi prima del fatto nell’ambito di distinto procedimento.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove bre 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge riguardo alla natura asseritamente inoffensiva della
condotta in addebito nonché vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

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