Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50884 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50884 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAIDI CHAOUKI N. IL 14/11/1994
avverso la sentenza n. 791/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova in composizione monocratica, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Saidi Chaouki ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di dieci mesi di reclusione ed 4.000,00 di multa per il reato di cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, ritenuta l’ipotesi, ancorché non esplicitata in decisione, del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novem e 2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.