Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50883 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50883 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATIF SAID N. IL 10/12/1980
SAHL YASSINE N. IL 07/01/1981
avverso la sentenza n. 224/2015 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2015
24243/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Modena ha applicato a ATIF Said e SAHL
Yassine, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per plurimi reati di cui all’
art. 73 d.P.R. n. 309/90, 110 c.p..
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, personalmente, con
distinti atti deducendo identicamente violazione dell’art. 129 c.p.p. e correlativo vizio di
motivazione.
In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice adempie
all’obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quale ritiene conforme a legge la
qualificazione giuridica data dalle parti al fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e
adeguata l’entità della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni accertamento, e
conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi costitutivi, in quanto
l’imputato, richiedendo lo speciale rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni
contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero (Sez. 1, n.
1480 del 24/02/1997, Magelli, Rv. 207216).
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove ha giudicato insussistenti
sulla base degli indicati elementi investigativi le condizioni per il proscioglimento ex art. 129
c.p.p..
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 26.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capo zi
Il
ente
Vincnz&b Rotundo
Tanto premesso, si osserva che le impugnazioni si rivelano inammissibili perché generiche
quando non manifestamente infondate.