Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50882 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50882 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEJBRI WISSEM N. IL 05/11/19r
avverso la sentenza n. 8306/2014 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
23/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

24229/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Modena ha applicato a MEJBRI Wissem, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui alli art. 73 comma 5
d.P.R. n. 309/90.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
violazione dell’art. 129 c.p.p. e correlativo vizio di motivazione.

In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice adempie
all’obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quale ritiene conforme a legge la
qualificazione giuridica data dalle parti al fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e
adeguata l’entità della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni accertamento, e
conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi costitutivi, in quanto
l’imputato, richiedendo lo speciale rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni
contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero (Sez. 1, n.
1480 del 24/02/1997, Magelli, Rv. 207216).
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove ha giudicato insussistente
sulla base degli indicati elementi investigativi le condizioni per il proscioglimento ex art. 129
c.p.p..

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
Il consigliere estensore
An elo C
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Il PrèVderte
VincenU Rotundo

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché generica quando
non manifestamente infondata.

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