Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50879 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50879 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSINARO DANIELE N. IL 26/11/1981
avverso la sentenza n. 3104/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
31/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Businaro Daniele ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione ed C 18.000,00 di multa per il reato di
detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina e marijuana (art. 73
comma 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990).

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 26 noverbbre 2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione in ordine alla non rilevata sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all’art.
129 cod. proc. pen.

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