Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50877 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50877 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIPKALA ROBERT N. IL 12/12/1975
SPISAK JOZEF N. IL 13/05/1991
MAQQAR RACHID N. IL 16/01/1978
avverso la sentenza n. 11044/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
13/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

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Motivi della decisione

Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo Cipkala e Spisak essersi verificata nullità assoluta ed insanabile per non essere stati assistiti nel
corso della procedura da interprete di lingua da essi conosciuta e parlata e Maqqar carenza e
contraddittorietà della motivazione riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 129 cod. proc.
pen.
Tanto premesso, si osserva che le impugnazioni si rivelano inammissibili per distinti motivi.
Quelle proposte da Cipkala e Spisak, in quanto risulta dalla stessa sentenza che gli stessi sono
stati assistiti da un interprete di inglese, lingua che avevano dichiarato di comprendere e parlare; il motivo di ricorso così articolato, inoltre, oltre ad essere per quanto detto manifestamente infondato, è anche precluso dalla scelta del rito negoziale (Sez. 2 sent. 15435 del
16/01/2008, Daescu, Rv. 239626).
L’impugnazione proposta dal Maqqar è, invece, manifestamente infondata perché il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e
adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Milano, su richiesta degli imputati
concordata con il PM, ha applicato a Cipkala Robert, Spisak Josef e Maqqar Rachid ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni di reclusione ed C 14.000,00 di multa ciascuno per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art.
73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990).

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