Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50875 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50875 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEBASTIANELLI ALESSIO N. IL 11/03/1975
BUCCI ENRICO N. IL 27/10/1980
avverso la sentenza n. 7606/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all’omessa applicazione dell’art. 75 d.P.R.
n. 309 del 1990 (uso personale) e riguardo all’asserita illegalità delle pene inflitte alla luce
della pronunzia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, ribadendo i motivi nella memoria
depositata il 22 ottobre u.s.
Il ricorso è inammissibile perché, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, quello di
coltivazione di (piante) stupefacenti è reato di pericolo, da cui discende l’intrinseca rilevanza
penale della condotta (tra le più recenti v. Sez. 6, sent. n. 6753 del 09/01/2014, M., Rv.
258998), non contraddetto dalla possibilità che in specifiche e marginali situazioni essa possa
ritenersi priva del requisito dell’offensività (Sez. 6, sent. n. 33835 del 08/04/2014, P.G. in
proc. Piredda, Rv. 260170).
Quanto al secondo motivo, esso è, prima che inammissibile, del tutto incomprensibile, avendo
già il primo giudice applicato un trattamento sanzionatorio prossimo al limite minimo edittale
stabilito dalla vigente versione dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di una somma
in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove bre 2015
Il consigl
tensore
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ente
Rotundo
Gli imputati Sebastianelli Alessio e Bucci Enrico ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Velletri il 09/08/2008, ne ha ribadito la condanna alla pena ivi stabilita di cinque
mesi e dieci giorni di reclusione ed C 1.600,00 di multa ciascuno in relazione alla coltivazione
di sette piantine di cannabis indica, ravvisata l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73,
comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.