Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50873 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50873 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIDA MOHAMED N. IL 03/08/1984
avverso la sentenza n. 156/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

24126/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ imputato RIDA Mohamed ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bologna che ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data
8.6.2012, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine ai reati di cui agli
artt. 81, 497bis, commi 1 e 2, c.p. (a) e artt.337 c.p. (b) e condannato a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile.
Quanto all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 497bis c.p., il motivo è
manifestamente infondato realizzando la condotta tipica di formazione dell’atto l’apposizione
della propria effige a documento falsificato.
Quanto alla continuazione, il motivo è manifestamente infondato dovendosi aver riguardo come correttamente osservato dalla Corte – al momento consumativo del primo reato ed alla
disomogeneità della successiva condotta.
All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 125 c.p.p. e 497bis c.p., 81 cpv. c.p. e vizio della
motivazione. In particolare, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di
cui all’art. 497 bis c.p. rispetto alla messa a disposizione della propria foto autentica. Inoltre,
sarebbe stata erroneamente negata la continuazione tra i reati contestati, posto che la
resistenza è stata realizzata per non consentire la scoperta del possesso del falso documento.

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