Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50872 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50872 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANUS 1NNOCENT EMEKA N. IL 30/05/1984
avverso la sentenza n. 5109/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

”.

15

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ imputato ROMANUS Innocent Emeka ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Parma in
data 2.9.2014, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine a due reati
di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 309/90 (b) e 110 c.p.,73 d.P.R. n. 309/90 (c) e condannato a pena
di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile in quanto generico ed in fatto rispetto alla articolata
motivazione offerta sul diniego delle attenuanti generiche, con la quale non si confronta.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 62bis c.p. e relativo vizio di motivazione per il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto alla condizione del ricorrente, ad onta della
sua ritenuta irregolarità, munito di validi documenti di identità e regolare permesso di
soggiorno e non essendo necessario un comportamento collaborativo.
Con memoria difensiva si richiede rimessione del processo alla sezione ordinaria, evidenziando
il falso presupposto del censurato diniego delle attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA