Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50871 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50871 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FENATO SERGIO N. IL 10/01/1993
avverso la sentenza n. 1636/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Fenato Sergio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Roma che,
riformando quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Velletri il 03/07/2012,
lo ha assolto dal reato di cessione di sostanze stupefacenti, ribadendone invece la responsabilità per la coltivazione di sedici piantine di canapa indiana, con rideterminazione della pena
nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa (art. 73, comma
4 d.P.R. n. 309 del 1990).

Il primo motivo di ricorso è, prima che inammissibile, incomprensibile, dal momento che la
Corte territoriale ha fatto applicazione dei parametri normativi tornati in vigore per effetto
della vicenda abrogativa concernente le previsioni della legge n. 49 del 2006 dichiarate costituzionalmente illegittime, anche se il ricorrente si duole della concreta determinazione del
trattamento sanzionatorio; inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo, avendo la Corte d’appello escluso la ricorrenza dell’ipotesi del fatto lieve anche col ricordare che l’imputato aveva destinato alla coltivazione una vera e propria serra (pag. 4 sentenza).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove re 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, dolendosi altresì del mancato riconoscimento
dell’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

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