Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50868 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50868 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZUOGAGH BRAHIM N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 5001/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

24073/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione sia
all’aumento per la continuazione con i fatti oggetto di sentenza in giudicato del 4.7.2012 ,
trattandosi di fatti di minima entità, sia in ordine all’aumento per la contestata recidiva
facoltativa, applicata valorizzando per la seconda volta argomentazioni già utilizzate per la
continuazione interna
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto all’esercizio dei poteri
discrezionali demandati al giudice di merito, privo di vizi logici e giuridici sotto entrambi gli
aspetti evidenziati.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

L’imputato AZUOGAGH Brahim ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Bologna che ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in
data 25.9.2014 , appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del
predetto in ordine al reato di cui all’ art. 81 cpv. c.p., 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90,
condannandolo a pena di giustizia.

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