Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50866 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50866 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIHANI NIZAR N. IL 15/10/1995
avverso la sentenza n. 5011/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Rihani Nizar ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bologna
che, a conferma di quella emessa all’esito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
15/11/2014, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di otto mesi di reclusione ed C
1.200,00 di multa in ordine al reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo hashish (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivatamente negato il beneficio, richiamando il precedente penale specifico e quello giudiziario
a carico dell’imputato, che li ha del resto ammessi, specificando anche di essere privo di lecita
attività lavorativa.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove bre 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA