Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50865 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50865 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL MASTRO GIANFRANCO, 14/10/1961
avverso la sentenza n. 5860/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2015
24031/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
– mancanza della motivazione in ordine alla doglianza mossa in appello sulla determinazione
della pena effettuata dal primo giudice partendo da una pena base pari al massimo edittale
previsto per il reato di cui all’art. 385 c.p.
Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente infondato rispetto alla motivazione
resa dalla sentenza sulla considerata rilevante recidivanza incidente sulla determinazione della
pena
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
L’imputato DEL MASTRO Gianfranco ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Piacenza in
data 2.3.2012 , appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto
in ordine al reato di cui all’ art. 51 comma 3 I.n. 354/1975 in relazione all’art. 385 c.p..